È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7 dicembre 2020 il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Il decreto ha come obiettivo quello di dare al Codice una maggiore completezza e sistematicità tenendo conto anche delle questioni emerse in sede di prima applicazione del medesimo provvedimento. Di seguito sono indicate alcune delle novità introdotte. Nautica sociale Il decreto identifica chiaramente la “Nautica sociale” intendendo per con tale classificazione: a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità. Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto Il decreto stabilisce che per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del titolo di proprietà, può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo. Natanti da diporto e moto d’acqua Il decreto dispone per i natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dai seguenti obblighi: - dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN); - della licenza di navigazione; - del certificato di sicurezza. Chi è interessato può comunque iscrivere i natanti da diporto nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. Patenti nautiche Il decreto stabilisce che in base all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione delle patenti nautiche di categoria A, B e C, possono essere indicate prescrizioni, relative alla durata della loro validità. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entrata in vigore Il decreto entrerà in vigore il 22 dicembre 2020.