È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2024, il decreto 17 settembre 2024, n. 133 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. In particolare viene modificata, tra l’altro, la disciplina in tema di perdita di possesso. Precisamente viene stabilito che ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, nei casi di perdita di possesso o di disponibilità dell’unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme della denuncia, della querela o dell'atto che certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilità dell’unità da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta è presentata dall'utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalità telematiche anche al proprietario l'annotazione della perdita di possesso. In caso di rientro in possesso o in disponibilità dell'unità da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica o dispone il rientro in possesso o in disponibilità dell’unità da diporto. Se la richiesta è presentata dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalità telematiche anche al proprietario l'annotazione di rientro in possesso. Se necessario ai fini identificativi dell’unità, prima di procedere all'annotazione di rientro in possesso, l'UCON può disporre una visita di ricognizione dell’unità da parte di un organismo tecnico notificato. Effettuata l'annotazione di rientro in possesso o indisponibilità l'UCON comunicalo STED di riconsegnare all'interessato la licenza di navigazione egli altri documenti di bordo. In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai sensi del comma 1, il proprietario o l'utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e degli altri documenti di bordo. In riferimento alla licenza di navigazione per unità da diporto la normativa prevede che sulla stessa siano annotati: - la denominazione identificativa dello STED che l'ha rilasciata, - l'eventuale nome dell'utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, - la durata del contratto di locazione, - l'eventuale armatore, - gli estremi del certificato di sicurezza. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche deve chiedere l'iscrizione al Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, presentando il titolo di proprietà o l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, anche provvisorio con validità non superiore a sei mesi. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri occorre presentare anche l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza. La presentazione di un certificato dell’autorità competente, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione. La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciata dall’autorità marittima di iscrizione della nave ed è redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all’autorità marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all’autorità marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all’autorità competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Il decreto entrerà in vigore il 21 ottobre 2024.