Circolare sul nuovo Patent box: al via la consultazione pubblica

Operatori economici, professionisti ed esperti hanno tempo fino al prossimo 17 febbraio per inviare, esclusivamente tramite posta elettronica, osservazioni e suggerimenti

È online, sul sito delle Entrate, lo schema di circolare sul nuovo regime opzionale di autoliquidazione in tema “Patent box”. L’Agenzia ripercorre le caratteristiche della nuova procedura da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile (articolo 4, Dl n. 34/2019) in alternativa alla procedura ordinaria (ruling) e fornisce alcune soluzioni  interpretative ai quesiti inviati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.
In considerazione dei profili di complessità della materia, l’Agenzia avvia una consultazione pubblica sullo schema di circolare: a partire da oggi e fino al 17 febbraio 2020, operatori economici, professionisti ed esperti, possono inviare il proprio contributo, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.accordi@agenziaentrate.it.

Disciplina precedente al Dl 34/2019
Si ricorda brevemente che il regime opzionale di tassazione agevolata “Patent Box” prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, purché tali beni siano espressione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dal contribuente. La disciplina precedente alle modifiche introdotte con il decreto crescita (Dl 34/2019) subordinava, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, la fruizione del beneficio alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l’Agenzia, (ruling obbligatorio), mentre, in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l’accordo con il Fisco costituiva una facoltà del contribuente (ruling facoltativo).

Nuovo regime di autoliquidazione
Il decreto crescita (articolo 4, Dl n. 34/2019) ha previsto un nuovo regime opzionale di autoliquidazione OD (oneri documentali) che consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il contribuente predisponga il set informativo indicato nel provvedimento del 30 luglio 2019. L’idoneità della documentazione produce, inoltre, un effetto premiale nell’eventualità di una successiva rettifica del contributo economico in sede di controllo. La fruizione del beneficio è frazionata nell’arco temporale di tre anni. Quindi, in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, la predisposizione della documentazione indicata nel citato provvedimento è una condizione per accedere al nuovo regime di autoliquidazione OD, a prescindere dal successivo giudizio di idoneità sulla stessa. Diversamente, in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per godere dell’esimente sanzionatoria nel caso in cui la documentazione sia ritenuta idonea.

Ambito soggettivo e decorrenza della norma
Fra i punti chiariti dalla circolare di oggi, l’ambito soggettivo. L’Agenzia al riguardo precisa che la condizione in capo al contribuente che intende accedere al nuovo opzionale per autoliquidare il beneficio direttamente in dichiarazione, è la sussistenza di una valida opzione “Patent box” per il periodo di imposta per il quale il contribuente intende fruire di tale liquidazione. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il primo periodo di imposta di applicazione del regime di autoliquidazione OD è l’anno 2019. Il comma 1 dell’articolo 4 del Dl 34/2019 prevede, infatti, che la nuova disciplina si applica “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Invece per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare e in corso alla data di entrata in vigore del Dl 34/2019, (1° maggio 2019), il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime potrebbe avere inizio nell’anno 2018.
La platea dei destinatari include anche coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent box ma non intendano rinnovare lo stesso alla scadenza. In tali ipotesi il contribuente potrà, per gli esercizi successivi a quelli coperti da accordo, procedere in autoliquidazione.
Il contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1 maggio 2019, la volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa, tramite Pec o raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio presso il quale l’istanza è in corso di lavorazione.

Esimente sanzionatoria
Altro punto ripercorso dall’Agenzia riguarda l’esimente sanzionatoria fruibile dai contribuenti che abbiano determinato in via autonoma e indicato in  dichiarazione il beneficio in esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto crescita. Tali contribuenti, precisa il documento di prassi, possono predisporre la documentazione richiesta relativa agli esercizi pregressi comunicandone il possesso tramite Pec o raccomandata a/r all’ufficio competente in base al proprio domicilio fiscale, anteriormente alla formale conoscenza dell’avvio di attività di controllo in tema di Patent box.

Micro piccole e medie imprese
Ulteriori precisazioni riguardano le modalità di fruizione del beneficio da parte delle micro, piccole e medie imprese, in particolare la possibilità per tale tipologia di imprese di avvalersi di un set informativo semplificato, a patto che fornisca delle informazioni equipollenti a quelle originariamente previste (punto 3 del provvedimento del 30 luglio 2019).
Il concetto di “equipollenza”, va inteso in un’ottica sostanziale. Le informazioni cioè devono consentire agli addetti al controllo il riscontro della corretta determinazione e del calcolo del contributo richiesto in agevolazione, ripercorrendone le diverse fasi.

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