Con la circolare n. 62 del 6 maggio 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in materia di CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria nonchè in materia di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica. CIGS imprese strategiche in amministrazione straordinaria Destinatari L’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 consente l’accesso a periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività d’impresa. Le imprese interessate dal trattamento di CIGS in oggetto devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora definiti per la loro complessità, in relazione ai quali sono già stati autorizzati, o sono in corso di autorizzazione, trattamenti straordinari di integrazione salariale. Finalità e caratteristiche La possibilità di ricorrere alla prosecuzione della CIGS ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 trova la sua ratio nella necessità di salvaguardare sia i livelli occupazionali sia il patrimonio di competenze dei dipendenti delle imprese coinvolte. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 introduce una specifica condizione di accesso per i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, nonché per quelli addetti all’implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali. Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, viene, infatti, previsto che - in considerazione della complessità dei programmi di riorganizzazione aziendale in atto nelle imprese - i lavoratori di cui trattasi possano essere interessati, a rotazione e previa consultazione sindacale, dai processi di riduzione oraria o di sospensione dell’attività lavorativa solamente laddove non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle medesime attività inerenti alla sicurezza e alla tutela ambientale o in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Aspetti contributivi Le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale. Si evidenzia, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa. Istruzioni procedurali In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “168 - Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”. Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS in commento preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità. In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Modalità operative Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L146”, avente il significato di “Conguaglio CIGS in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico DL n.4/2024”. Le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione o dalla data del provvedimento medesimo, se successivo. Si ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro. Lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica Destinatari L'INPS può riconoscere, nel 2024, un particolare strumento di sostegno al reddito - in misura pari a quello previsto per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del D.lgs n. 148/2015 e per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane - in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale. Possono richiedere la misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro che, congiuntamente: a) appartengono al settore privato; b) forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale; c) sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte delle imprese committenti. Per poter fare ricorso alla misura di sostegno al reddito in argomento è necessaria, altresì, una relazione diretta tra la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro richiedente l’integrazione salariale e la situazione di crisi dell’impresa committente. Il nesso causale è rinvenibile nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. La sussistenza del requisito richiesto dalla norma (regime di monocommittenza o influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente) deve essere dichiarata dai datori di lavoro all’atto della presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno in commento. Allo scopo di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, le modalità di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, devono essere individuate in uno specifico accordo quadro tra le associazioni datoriali e quelle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Caratteristiche e regolamentazione dello strumento di sostegno al reddito La nuova misura di sostegno al reddito di cui trattasi è assimilabile a un nuovo strumento di integrazione salariale, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, cui possono accedere tutti i datori di lavoro del settore privato, esclusi quelli appartenenti al settore agricolo, che, a prescindere dalla loro classificazione ai fini previdenziali, siano in possesso dei requisiti illustrati nel precedente paragrafo. La nuova misura di sostegno al reddito è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs n. 148/2015. Con riferimento agli aspetti afferenti alla regolamentazione del nuovo strumento di tutela, si evidenzia che trattandosi di una misura di sostegno al reddito differente dagli strumenti di integrazione salariale previsti a regime, non trovano applicazione molteplici disposizioni ordinamentali contenute nel D.lgs n. 148/2015. Per richiedere la nuova misura di sostegno, infatti, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, fermo restando l’invio - alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – di una informativa in cui, richiamando l’accordo quadro sottoscritto in sede ministeriale, vengono indicate le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto la nuova misura di sostegno al reddito e il numero dei lavoratori interessati. In caso di ricorso al nuovo strumento di tutela, i datori di lavoro non sono, inoltre, tenuti al versamento del contributo addizionale. In assenza di espressa esclusione legislativa, deve invece considerarsi operante la previsione recata dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015; conseguentemente, è necessario che i lavoratori posseggano, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di sostegno al reddito in commento, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda. Restano a carico dei predetti datori di lavoro le quote di TFR maturate dai propri dipendenti, in relazione alla retribuzione persa a seguito della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro connessa alla fruizione della misura di sostegno al reddito. Si evidenzia, infine, che i periodi di utilizzo della nuova misura di sostegno al reddito non incidono ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale previste rispettivamente dagli articoli 4, 12, 22 e 30 del D.lgs n. 148/2015. Misura e durata dello strumento di sostegno al reddito Il trattamento in argomento ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Si ricorda, inoltre, che, a seguito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), a fare tempo dal 1° gennaio 2022, il massimale del trattamento di integrazione salariale è stato unificato e che lo stesso è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. In conseguenza dell’indicizzazione prevista dal comma 6 dell’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, per l’anno 2024, il trattamento massimo, per la generalità dei lavoratori, è fissato in misura pari a 1.392,89 euro. La tutela può essere concessa per un massimo di sei settimane - prorogabile fino a un massimo di dieci settimane - da utilizzare, anche in modo frazionato, per periodi compresi tra la data successiva a quella di sottoscrizione, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’accordo quadro previsto dal comma 3 dell’articolo 2-quinquies del decreto–legge n. 4/2024 e il 31 dicembre 2024. Destinatari L’integrazione al reddito in commento può essere riconosciuta ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato, escluso quello agricolo, come individuati in precedenza. A tale riguardo, si precisa che la nuova misura di sostegno al reddito può interessare tutti i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data di presentazione della domanda, con la sola eccezione del personale con qualifica dirigenziale. Modalità e termini di invio delle domande Le modalità di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, devono essere individuate in uno specifico accordo quadro tra le associazioni datoriali e quelle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; ne consegue che la sottoscrizione del menzionato accordo è propedeutica all’invio delle domande di accesso al trattamento di sostegno al reddito in questione. In merito ai termini di presentazione delle istanze, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In considerazione, tuttavia, della fondamentale rilevanza che assume la sottoscrizione in sede ministeriale del richiamato accordo quadro, si evidenzia che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa non può, in ogni caso, essere anteriore al giorno successivo a quello di stipula del medesimo accordo. In ordine al termine di invio telematico delle domande, come sopra individuato, si precisa che lo stesso non riveste carattere decadenziale; tuttavia, al fine di garantire una gestione più celere dell’iter di riconoscimento della misura di sostegno al reddito, è opportuno che la domanda sia trasmessa con la massima tempestività. Contribuzione figurativa La nuova misura di sostegno al reddito è correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Istruzioni procedurali In “Sistema UNICO” è stato creato il nuovo codice intervento “700”, che definisce il nuovo strumento “Integrazione salariale unica” (ISU). Nell’ambito del predetto nuovo codice intervento è istituita la nuova causale codice evento “701” - “ISU - Crisi aziende dell’indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024”. La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “701”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. Si ricorda che, in caso di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità. L’invio dei menzionati flussi da parte del datore di lavoro non è soggetto a termine decadenziale; tuttavia, al fine di assicurare un più celere completamento delle attività connesse al pagamento dell’integrazione di cui trattasi, è opportuno che la trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) avvenga con la massima tempestività. Riguardo alle modalità di compilazione delle istanze, i datori di lavoro privati interessati, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, possono presentare la domanda per il nuovo strumento “Integrazione Salariale Unica” (ISU) tramite la piattaforma “OMNIA IS”, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nella home page, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da tale sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”. Il possesso del requisito previsto dalla norma per l’accesso alla nuova misura di sostegno al reddito (regime di monocommittenza o influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente) deve essere dichiarato dai datori di lavoro all’atto della presentazione della domanda. Conseguentemente, nell’istanza deve essere resa una dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui i datori di lavoro autocertificano la sussistenza del requisito in loro possesso. La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro con l’autocertificazione fornita all’atto della presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno di cui trattasi è effettuata dall’Istituto, secondo quanto disposto dall’articolo 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. Modalità operative Per tutte le domande presentate, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari delegati devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket). Ai fini della compilazione delle denunce individuali, deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “ISU”, avente il significato di “Integrazione salariale unica”; ai fini della valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati, devono essere seguite le consuete modalità. Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto: - Elemento <Lavorato> = N; - Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro); - Elemento <CodiceEventoGiorn> = ISU. Con riferimento al valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili. L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda. Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata dall’INPS all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento “ISU”. In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative agli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 4/2024, i datori di lavoro devono operare come segue. Successivamente all’autorizzazione per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L145”, avente il significato di “conguaglio ISU articolo 2-quinquies del DL n. 4/2024”, relativo ad autorizzazione non soggetta al contributo addizionale. In caso di conguaglio trova applicazione il termine decadenziale semestrale di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015. Nelle ipotesi di cessazione di attività, i datori di lavoro possono richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.