Cessioni di gasolio e benzina: nuovo calendario per invio dati

L’obbligo scatta dal 1° gennaio 2020 per gli impianti che hanno fornito, nel 2018, oltre 3milioni di litri di carburante, dal 1° luglio 2020 per quelli che hanno erogato più di 1,5milioni di litri

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane – Provvedimento 30 dicembre 2019


Cessioni di gasolio e benzina: nuovo calendario per invio dati
Lobbligo scatta dal 1° gennaio 2020 per gli impianti che hanno fornito nel 2018 oltre 3milioni di litri di carburante dal 1° luglio 2020 per quelli che hanno erogato più di 15milioni di litri

Definito, con il provvedimento del 30 dicembre 2019 adottato dall’Agenzia delle entrate d’intesa con l’Agenzia delle dogane e monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo economico, l’avvio graduale per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Il provvedimento odierno modifica il precedente provvedimento del 28 maggio 2018, che individuava già le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati, dando più tempo agli operatori per assolvere i loro compiti e cadenzando in modo graduale il termine di avvio, differenziato per soggetto in relazione ai volumi di carburante erogati lo scorso anno presso i singoli impianti. Inoltre, a coloro che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale viene data la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi. L’obbligo è stato introdotto dalla legge di stabilità 2018 (articolo 1, comma 909, legge n. 205/2017), che ha modificato l’articolo 2, Dlgs n. 127/2015, introducendo il nuovo comma 1-bis. L’adempimento è obbligatorio dal 1° luglio 2018 per i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, nei quali è possibile rifornirsi esclusivamente con modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento con banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, eccetera) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Come previsto dalla norma di riferimento, la procedura viene ora estesa gradualmente ad altre categorie di soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di carburanti, tenendo conto della quantità di benzina e gasolio erogati lo scorso anno presso i singoli impianti, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

Data per data gli adempimenti
Il primo appuntamento del 1° gennaio 2020 riguarda i gestori di impianti di erogazione di gasolio e benzina, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, che nel 2018 hanno erogato complessivamente volumi per una quantità superiore a 3milioni di litri.
Per loro, allo scopo di consentire un avvio graduale delle comunicazioni, è prevista la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020.
Per quanto riguarda i corrispettivi relativi ai mesi da aprile in poi, la trasmissione dei dati può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Appuntamento al 1° luglio 2020 per i gestori degli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per oltre 1,5milioni di litri. È questa la data da segnare per iniziare a comunicare i dati richiesti.

Infine, il provvedimento odierno stabilisce che per quanti non rientrano tra i gestori individuati l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica delle informazioni è stabilito al 1° gennaio 2021.

Invio anche trimestrale
Viene concessa la possibilità per coloro che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale di eseguire la trasmissione dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, anziché ogni mese.

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane – Provvedimento 30 Dicembre 2019

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