Le percentuali di compensazione, ai fini della detrazione Iva per le cessioni di prodotti agricoli sono state oggetto di due question time, entrambi molto opportune, alle quali ha dato risposta ieri il Governo. La prima richiesta di chiarimento ha riguardato il ritardo dell’emanazione del decreto interministeriale per la fissazione delle percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina (compreso il bufalo) e di quella suina. La legge di Bilancio per l'anno 2018 ha demandato ad un decreto dei ministeri dell'Economia e delle Politiche agricole da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno 2018, 2019 e 2020, la determinazione delle percentuali di compensazione per le cessioni dei predetti animali vivi. Per l'anno 2018 il decreto aveva stabilito le predette percentuali nella misura del 7,65% per le cessioni di bovini e bufali vivi, nonché del 7,95% per le cessioni di suini vivi. Nella risposta al question time il Governo tranquillizza gli operatori del settore affermando che le percentuali di compensazione per l'anno 2019 sono state fissate in misura identica a quelle previste per l'anno 2018 e che il decreto interministeriale è alla firma del ministro dell'Economia. Altra mancanza riguarda un analogo decreto ministeriale in materia di aumento della percentuale di compensazione per la cessione di legno e legna da ardere come stabilito nel comma 662 dell'articolo 1, della legge 145/2018, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui. Anche in questo caso manca il decreto interministeriale. Attualmente questi prodotti usufruiscono di una percentuale di compensazione del 2% e si auspica di un aumento almeno di un punto. Nella riposta il Governo informa che il Dipartimento delle Finanze ha in corso il confronto con le categorie interessate, ma si presumono tempi non brevi in quanto, in questo caso, il provvedimento dovrà essere notificato alla Commissione Ue. Si ricorda che le percentuale di compensazione determinano l'Iva detraibile per le cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al Dpr 633/72, effettuate dalle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all'articolo 34 del citato decreto.