Gli importi corrisposti al manager uscente hanno titolo di corrispettivo per la cessione agli altri soci della partecipazione detenuta nella Società Semplice a valere sulle Quote C del Fondo. Solo per una semplificazione delle movimentazioni finanziarie dovuta agli accordi stipulati tra le parti, la liquidazione di tali importi è avvenuta direttamente da parte del Fondo in capo all’istante e non attraverso i manager cessionari, e quindi tale circostanza, non determina ai fini fiscali il mutamento della natura degli stessi da corrispettivo per la cessione a reddito di partecipazione. È quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 50 del 12 febbraio 2019. IL QUESITO Con l’istanza di interpello un’impresa chiede chiarimenti in merito alla corretta qualificazione fiscale degli importi ricevuti dal manager istante, a seguito della cessione della partecipazione dallo stesso detenuta nella Società Semplice a valere sulle Quote C del Fondo di investimento. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Con riferimento al quesito l’Agenzia delle Entrate osserva che, a seguito della perdita della qualifica di manager della SGR (in data xx/xx/xxxx) e del riconoscimento della qualifica di goodleaver, al manager istante sono state applicate le condizioni di uscita previste dall’articolo 9 dell’Accordo quadro stipulato il xx/xx/xxxx tra SGR, Società Semplice e singoli soci di quest’ultima. Dall’analisi della documentazione presentata, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la soluzione interpretativa prospettata dall’istante non possa essere condivisa, in quanto emerge chiaramente che gli importi corrisposti al manager uscente hanno titolo di corrispettivo per la cessione agli altri soci della partecipazione detenuta nella Società Semplice a valere sulle Quote C del Fondo. Nessun rilievo, infatti, assumono le circostanze che parte di tale corrispettivo sia corrisposto in un momento successivo rispetto al trasferimento della partecipazione né che lo stesso sia commisurato all’Extra-Rendimento distribuito dal Fondo. Solo per una semplificazione delle movimentazioni finanziarie dovuta agli accordi stipulati tra le parti, la liquidazione di tali importi è avvenuta direttamente da parte del Fondo in capo all’istante e non attraverso i manager cessionari, e quindi tale circostanza, non determina ai fini fiscali il mutamento della natura degli stessi da corrispettivo per la cessione a reddito di partecipazione. Tali importi, quindi, rileveranno quali redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).