Agenzia delle Entrate - Risposta n. 266 del 18 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 266 del 18 luglio 2019 riguardante la determinazione della plusvalenza nella cessione di un terreno. Il TUIR ricomprende, tra i “redditi diversi”, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Queste plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento del valore degli immobili. Nell’ipotesi in cui il terreno sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, è previsto che si assuma come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione. Ne consegue che in caso di cessione dell’area edificabile si dovrà considerare quale base di calcolo per la quantificazione della plusvalenza esclusivamente il prezzo di acquisto originario della predetta area edificabile, aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta dal momento dell’acquisto a quello della successiva cessione o, qualora il terreno sia pervenuto per successione o donazione, assume il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente. In alternativa, ai fini della determinazione della plusvalenza, si potrà assumere come base di calcolo, in luogo del costo di acquisto o del valore dichiarato nelle denunce di successione o negli atti di donazione, il valore del terreno rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima con il pagamento di un’imposta sostitutiva.