Agenzia delle Entrate - Risposta n. 469 del 7 novembre 2019 Con la risposta n. 469 del 7 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione dell’abusività della cessione di ramo d'azienda, con successiva cessione di immobili. La legge di Bilancio 2018 ha modificato l’art. 20 TUR prevedendo che l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Questa disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni allo stesso, nonché disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare. Le modifiche apportate all'articolo 20 del TUR trovano applicazione con riferimento all'attività di liquidazione dell'imposta effettuata dagli uffici dell'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018. Inoltre, viste le modifiche apportate all'articolo 53-bis del TUR, che disciplina le attribuzioni e i poteri degli uffici dell'Agenzia nell'ambito delle attività di accertamento richiamando espressamente la disciplina sull'abuso del diritto prescritta dall'articolo 10-bis della l. n. 212/2000, è stato chiarito che a partire dal 1° gennaio 2018, ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui al novellato articolo 20 del TUR, tale vantaggio potrà essere valutato in sede di controllo degli atti registrati anche in data antecedente al 1° gennaio 2018, sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'istituto dell'abuso del diritto. Con riferimento alla cessione d’azienda, occorre evidenziare che nell'ambito dell'ordinamento tributario riguardante sia l'imposta di registro che le imposte ipotecaria e catastale assume rilievo la circostanza che l'immobile oggetto di una compravendita sia o meno parte integrante di un complesso aziendale. Infatti, le relative disposizioni fiscali che disciplinano la cessione d'azienda includono anche il valore dell'immobile nell'ambito della base imponibile. La ratio di tali disposizioni coincide con la necessità di assoggettare a tassazione l'effettiva capacità contributiva manifestata dalla cessione dell'azienda, comprensiva di tutte le attività e le passività che rappresentano il relativo complesso aziendale. Tali considerazioni conducono a sostenere che un iter negoziale che consentisse di fruire di un regime fiscale in contrasto con quello applicabile per conseguire l'obiettivo di cessione del descritto complesso aziendale potrebbe contraddire le finalità delle norme fiscali ed i principi dell'ordinamento e, come tale, configurare indebito risparmio fiscale. In altri termini, la configurabilità di una cessione di un complesso aziendale comprendente anche gli immobili, dal punto di vista fiscale, ha comportato che, ai fini della tassazione dell'atto, il valore riferibile all'immobile non ha concorso alla determinazione della base imponibile dell'azienda. Tale circostanza, dunque, realizza un vantaggio fiscale che assume una connotazione "indebita", cioè contraria ai principi posti a base della disciplina. Quindi, il contribuente conseguirebbe un vantaggio indebito costituito nel corrispondere il complesso aziendale mediante più atti contestuali aventi ad oggetto, separatamente, immobili e partecipazioni. Ciò perché andrebbe a corrispondere l'imposta di registro in misura proporzionale solo sul valore dei beni che compongono l'azienda al momento della cessione e non anche sul valore dell'immobile ceduto separatamente.