Atto di cessione di quote societarie, lo è anche se rogita il notaio. Ai fini della riqualificazione ex art. 20 del dpr 131/1986 dell'atto di compravendita delle quote di una srl in cessione d'azienda, è del tutto irrilevante che sia il notaio a redigere l'atto anziché il commercialista. Lo afferma la sentenza n. 7386/2024 della Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso dei contribuenti avverso quella della ctr Lazio n. 1338/2021, che aveva ribaltato la decisione dei giudici di prime cure. IL FATTO I ricorrenti, proprietari di una quota ciascuno di una srl, avevano impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con cui l'ufficio aveva contestato l'imposta fissa applicata sull'atto di trasferimento delle stesse a una ltd, perché l'aveva ritenuto una cessione d'azienda “sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo”. Oltre al motivo sopra ricordato, che non pare davvero condivisibile, i giudici del territorio non avevano considerato “che l'azienda è posseduta dalla società e non dai suoi soci, gli effetti giuridici della cessione delle quote sociali sono diversi da quelli della cessione d'azienda, con ricadute sul regime delle autorizzazioni amministrative e della responsabilità patrimoniale (civile e tributaria)”. Ora, pur essendo attualmente possibile che l'Amministrazione finanziaria non sia tenuta ad accogliere acriticamente la “forma apparente” dell'atto presentato alla registrazione, pur tuttavia la diversa qualificazione non può essere raggiunta “con l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dai contraenti, e, per di più, comportante effetti giuridici differenti”. E i giudici di legittimità vanno oltre, affermando che cessione d'azienda e cessione dell'intera partecipazione comportano effetti giuridici assolutamente diversi.