In tema di consolidato fiscale nazionale, il visto di conformità - destinato ad attestare la "conformità" dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla «relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile» (cfr. articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) - va apposto sia sulla dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l'eccedenza a credito IVA ceduta, sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, modello CNM, predisposto dalla società consolidante destinata ad utilizzare in compensazione detti crediti. E' con riferimento a tali dichiarazioni, infatti, che saranno eseguiti i controlli in merito ai crediti ceduti, al loro corretto trasferimento ed utilizzo in compensazione nel rispetto dei presupposti e dei limiti posti dalle norme. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 190 del 1° ottobre 2024. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 1º marzo 2018, ciascun soggetto che partecipa al consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR «può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». Pertanto, l'eccedenza a credito IVA della consolidata può essere ceduto alla consolidante, ai fini della compensazione orizzontale nei limiti, dell'importo dovuto dalla consolidante a titolo di IRES del gruppo (l'importo non può, dunque, essere di ammontare superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato) e, comunque, entro le soglie normativamente previste (cfr. circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E) ovvero, in misura tale da non eccedere il limite indicato dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997 [limite ora contenuto nell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro]. In altre parole, l'IRES di gruppo può essere compensata con l'eccedenza a credito IVA trasferita dalla società consolidata nel rispetto del predetto limite di 2 milioni di euro, calcolato considerando anche i crediti eventualmente già compensati direttamente dalla consolidata. Ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA, occorre tener presente la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, secondo cui «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito. In alternativa la dichiarazione o l'istanza è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164». Con riferimento ai crediti IVA trasferiti, non occorre, invece, l'apposizione di un ulteriore visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate, avendo l'indicazione nel quadro GN dei crediti in parola finalità riepilogativa/espositiva. Inoltre, il termine di dieci giorni, decorso il quale è possibile procedere alla compensazione, va calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, ove l'eccedenza a credito IVA compensabile matura. Decorso detto termine, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, nonostante il modello CNM non sia ancora stato presentato. Va da sé che gli importi ivi successivamente indicati dovranno corrispondere a quelli ceduti dalle consolidate e che, laddove la consolidante utilizzi le eccedenze a credito ricevute dalle consolidate in misura superiore al dovuto, le stesse saranno oggetto di recupero unitamente all'irrogazione delle relative sanzioni.