Agenzia delle Entrate - Risposta n. 365 del 16 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 365 del 16 settembre 2020 riguardante la cessione dei crediti di emissione CO2 e le attività connessa a quella agricola. Il comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile dispone che si intendono comunque connesse le attività, esercitate dall’imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. L'articolo 56-bis del Tuir, al comma 3, prevede che per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. In particolare si tratta dell'attività di cessione delle quote di emissione (cd. VERs) derivanti dal "sequestro" di CO2 realizzato volontariamente mediante la coltivazione del fondo. In assenza di una norma che espressamente qualifichi come attività connessa a quella agricola l'operazione, come diversamente è avvenuto per produzione di energia fotovoltaica, ovvero in mancanza di un quadro di regolamentazione secondaria che disponga l'assimilazione della stessa alle attività agricole connesse, la cessione a terzi delle quote/titoli di CO2 prodotti volontariamente non è in alcun modo riconducibile alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. L'articolo 56-bis del TUIR, concernente "Altre attività agricole" non trova applicazione nei confronti delle società a responsabilità limitata. Pertanto i proventi derivanti dalla commercializzazione dei crediti di carbonio concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Per completezza, tuttavia, si rammenta che tale conclusione appare valida anche nell'ipotesi in cui il contribuente, rivestendo la qualifica di società agricola optasse per la tassazione su base catastale. Anche per quanto concerne il trattamento ai fini IVA, si rileva la mancanza di una disciplina ad hoc che consenta di ricondurre la fattispecie prospettata nell'ambito del regime speciale applicabile alle attività connesse all'agricoltura. La cessione è riconducibile alle cessioni di diritti immateriali. Ne consegue che alle predette cessioni si renderà applicabile il regime ordinario di determinazione dell'imposta, con applicazione del reverse charge.