Con l’obiettivo di arginare le frodi che si stanno registrando riguardo alle cessioni dei crediti, il decreto legge sulle agevolazioni fiscali è intervenuto non solo sui bonus edilizi, ma anche su altre agevolazioni fiscali. In particolare, si restringe il campo di applicazione della norma che prevede la cessione dei crediti derivanti dall’applicazione dell’agevolazione “Aiuto alla crescita economica”, ACE, nella versione più recente denominata ACE innovativa di cui all’art. 19 del D.L. n. 73/2021. Infatti, viene eliminata la possibilità di effettuare una seconda cessione del credito. Inoltre, si prevede la responsabilità solidale anche al cessionario e si estendono i controlli già previsti per i bonus edilizi anche per i crediti ACE. Proviamo ad approfondire le suddette novità, non prima di fare un breve accenno all’agevolazione. Va comunque ricordato che, la stessa, a seguito dell’entrata in vigore della riforma fiscale sull’IRPEF, è stata abrogata con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 anche se, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Come funziona l’ACE innovativa La vecchia disciplina ACE, prevista dall’art. 1 del D.L. n. 201/2011, è stata oggetto di importanti modifiche ad opera dell’art. 19 del D.L. n. 73/2021. Tale norma ha previsto che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è pari al 15%. Inoltre: - nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta; - la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio; - per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante applicazione dell’aliquota del 15% corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui sopra, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale come sopra individuato, le aliquote IRPEF e IRES in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Per questo credito d’imposta sono state previste regole particolari, tra cui quelle relative all’utilizzo. Infatti, esso può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Inoltre, in alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile cederlo, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Come cambiano le regole sulla cessione Partendo dal quadro normativo sopra sintetizzato, il decreto interviene apportando una stretta alla cessione e inasprendo sanzioni e controlli. In particolare, viene eliminata la possibilità di effettuare una ulteriore cessione (dopo la prima), lasciando immutata la possibilità, per il cessionario, di utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente. Se i crediti, alla data di entrata in vigore delle nuove regole, sono stati precedentemente oggetto di cessione in base alla precedente disciplina, è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Inoltre, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste (sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro), ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Controlli dell’Agenzia delle Entrate Per le cessioni dei crediti di cui si discute, viene prevista anche l’applicazione delle norme in materia di controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 122-bis, D.L. n. 34/2020). Si tratta delle disposizioni già applicate a proposito delle cessioni dei bonus edilizi secondo cui l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; b) ai dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, essa produce i suoi effetti. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.