L’obbligo di trasmissione delle CU 2019 inclusive dei dati utili alla dichiarazione dei redditi precompilata è scaduto lo scorso 7 marzo. Per le rimanenti CU, l’invio potrà essere effettuato entro la scadenza per la trasmissione del Modello 770/2019 vale a dire il 31 ottobre 2019, senza l’aggravio di sanzioni. Scadenze per la Certificazione Unica Con l’introduzione della dichiarazione precompilata, che deve essere messa a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile di ogni anno, si è reso necessario anticipare la trasmissione telematica delle CU a tal fine rilevanti, rispetto al termine per l’invio del Modello 770. Il legislatore ha tuttavia chiarito che la scadenza anticipata del 7 marzo non deve considerarsi perentoria per le CU contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili tramite modello 730, che potranno essere invece inviate entro il termine di presentazione del Modello 770. Con la legge di Bilancio 2018, in particolare, l’estensione del termine per l’invio di tali CU al 31 ottobre ha assunto veste normativa, entrando definitivamente a regime come richiesto dagli operatori del settore per evitare la sovrapposizione delle scadenze fiscali. Anche le CU inclusive dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi, pertanto, dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 ottobre. Rimane invece confermata la scadenza del 7 marzo per le CU inclusive, tra gli altri, dei redditi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, dei redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere o dallo sfruttamento di opere dell’ingegno e di brevetti industriali. Certificazione Unica per gli autonomi Nonostante tale doppia scadenza per la trasmissione telematica, tutte le CU, seppur nella loro versione sintetica e indipendentemente dal fatto che le stesse siano inclusive o meno di dati utili alla precompilata, devono essere consegnate ai percipienti non oltre il 31 marzo – termine spostato al 1° aprile per le CU 2019, ovvero il primo giorno feriale utile. Entro tale scadenza, pertanto, anche le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, seppur non ancora trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate, devono essere pronte e disponibili per l’invio ai contribuenti. Da un punto di vista sostanziale, la CU 2019 dedicata ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi non presenta novità di rilievo rispetto al modello del 2018, salvo alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte degli aggiornamenti normativi che hanno interessato il periodo di imposta 2018. Nelle istruzioni ministeriali vengono, in particolare, eliminati i riferimenti al codice tributo 1038, relativo alle commissioni di agenzia, di mediazione e di rappresentanza, che a seguito del processo di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei sostituti di imposta operato dal legislatore nel 2017, è stato assorbito e sostituito dal codice 1040 denominato “ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni”. Il caso delle associazioni sportive Le istruzioni recepiscono, inoltre, l’aggiornamento dell’importo indicato al secondo comma dell’art. 69 del TUIR. Nel dettaglio, con la legge di Bilancio 2018, il limite di non concorrenza al reddito imponibile per le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) dell’art. 67 del TUIR - ovvero gli importi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici – viene innalzato, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, da 7.500 ad 10.000 euro. Conseguentemente, poiché non viene variato l’art. 25, comma 1, della legge n. 133/1999, la “seconda soglia” relativa alla fascia di compensi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta pari alla prima aliquota IRPEF (attualmente 23%), maggiorata delle addizionali regionali e comunali, si incrementa da 28.158,28 a 30.658,28 euro, così come evidenziato dalle istruzioni per la compilazione della CU 2019 in relazione alle ritenute operate sulle somme individuate con causale “N”. Scompare, infine, ogni riferimento al cosiddetto regime dei contro-esodati, di cui alla L. n. 238/2010, che nel periodo di imposta 2017 ha esaurito definitivamente i suoi effetti. L’esigenza di semplificazione Se pur sostanzialmente invariata, la CU 2019 dedicata ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi presenta peculiarità a cui gli operatori del settore sono chiamati a prestare particolare attenzione, al fine di consegnare ai percipienti una certificazione formalmente e sostanzialmente corretta. Il lavoratore autonomo – o altri percipienti – dovrà difatti utilizzare i dati ivi inclusi per la predisposizione della dichiarazione dei redditi personale, laddove necessaria. Anche in considerazione di tali aspetti, il legislatore ha voluto garantire ai sostituti di imposta una dilazione dei termini di trasmissione telematica di tali CU, fissando la scadenza al 31 ottobre. Se pur utile e richiesta dagli operatori stessi del settore, tale proroga, tuttavia, consente soltanto di dilazionare nel corso dell’anno fiscale gli interventi del datore. Sarebbe pertanto auspicabile un intervento del legislatore volto a semplificare e ridurre operativamente gli adempimenti del sostituto, pur nel rispetto delle esigenze di tutte le altre parti coinvolte.