Agenzia delle Entrate - Risposta n. 268 del 18 luglio 2019 Con la risposta n. 268 del 18 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sui soggetti che possono accedere, previa opzione, al regime della cedolare secca su canoni di affitto di immobili commerciali. La legge di Bilancio 2019 ha previsto che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. In tal modo si estende, dunque, l’applicazione del regime della cedolare secca sugli affitti, introdotta dall’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, ai canoni derivanti da contratti di locazione stipulati nell’anno 2019 delle unità immobiliari iscritte nel catasto dei fabbricati alla categoria “C/1 negozi e 4 botteghe”, la cui estensione non deve superare mq. 600, e loro pertinenze locate congiuntamente. Come esplicitato dal dettato normativo, i canoni che il locatore ritrae dall’affitto di unità immobiliari classificate catastalmente come negozi e botteghe, unitamente alle loro pertinenze, possono essere assoggettati, previa opzione, in alternativa rispetto alla tassazione del reddito fondiario ai fini delle imposte sui redditi, al regime di tassazione agevolato della cedolare secca con applicazione dell’aliquota del 21%. L’agevolazione è riservata al soggetto locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni. Pertanto, nel caso in cui l’immobile sia detenuto pro quota da persone fisiche e da un soggetto societario, l’opzione per il regime della cedolare secca potrà essere esercitata disgiuntamente solo dai titolari persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa o arti e professioni.