L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 151 del 21 maggio 2019 riguardante le cause ostative all’applicazione del regime forfetario. Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste. La legge di Bilancio 2019, ha introdotto delle significative novità: - ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro; - ha introdotto nuove cause di esclusione. Nello specifico tra le cause ostative la lettera d) del comma 57 dell’art. L. 190/2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La nuova circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza: - del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e - dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Nel caso in cui manchi una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. Se viene integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, il contribuente decade dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo. Riguardo alla decorrenza della causa ostativa inerente il controllo diretto di srl, la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario. Quindi se è integrata la causa ostativa nel 2019 il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che ove le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata dovessero ricondursi ad una medesima sezione ATECO, risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014. In questo caso quindi vi sarebbe la decadenza dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020. Tuttavia, per salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, considerato che i chiarimenti sulla decadenza dal regime forfetario sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare stessa, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte del contribuente alla s.r.l. controllata a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare e se il contribuente dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.