È stato pubblicato in data 2 novembre 2023 il D.Lgs. n. 152/2023 contenente le modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/1998. Le modifiche apportate all’art. 27-quater del Testo Unico dell’Immigrazione mirano ad ampliare la platea dei lavoratori, agevolare l’ingresso e il soggiorno in Italia e garantire più flessibilità. Lavoratori extra UE altamente qualificati Il D.Lgs. n. 152/2023 prevede notevoli modifiche che si sostanziano in un ampliamento della platea dei beneficiari. In particolare, l’art. 1 prevede che: “L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso: a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni; b) dei requisiti previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate, che ricordiamo essere: - l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; - rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; - l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; - le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; - le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo. c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante; d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.». Novità procedurali e semplificazioni Oltre alla modifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, il sopra citato decreto apporta un aggiornamento procedurale. Il nuovo comma 5 dell’articolo 27-quater prevede che: “Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'art. 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda: a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi (in precedenza 12 mesi), per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 b) il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero c) l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT. (il rapporto annuale Istat del 7 luglio 2023 ha previsto che la Ral media annuale è di circa 27.000 euro). Inoltre, vengono aggiunti i commi 5-bis e 5-ter, i quali prevedono un “alleggerimento” della procedura, poiché: - 5-bis) Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso - 5-ter) In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato. Infine, il comma 17 prevede un’importante innovazione per i titolari di Carta Blu Ue rilasciata da un altro Stato membro i quali potranno fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere attività lavorativa durante un periodo massimo di 90 giorni, compreso in un arco temporale di 180 giorni, mentre nel caso in cui il titolare di Carta blu UE intenda esercitare attività lavorativa in Italia per un periodo superiore a 90 giorni, avendo soggiornato da almeno 12 mesi (in precedenza 18 mesi) in un altro Stato membro, lo stesso potrà fare ingresso in Italia senza necessità di visto, previo rilascio di nulla osta. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, resta invariato l’iter della domanda che deve essere presentata sul portale del ministero effettuando l’accesso con lo SPID e caricando i documenti nell’apposito Modello BC che sono: - documenti del legale rappresentante; - documenti del lavoratore; - sistemazione alloggiativa del lavoratore; - proposta di contratto o offerta vincolante; - imposta di bollo; - dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore. Si resta in attesa delle istruzioni operative da parte dei Ministeri coinvolti al fine di chiarire le modalità operative.