Si conferma all’1 ottobre 2024 la decorrenza dell’obbligo, per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili di possedere una patente a crediti per la sicurezza sul lavoro (art. 29, comma 19 del D.L 19/2024, convertito con Legge 56/2024). Il decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024: si tratta del decreto n. 132 del 18 settembre 2024, con cui il Ministero del Lavoro introduce il Regolamento per la presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. N.B. L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri. Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti. Requisiti per il rilascio La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti: a – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile); b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà); c – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile); d – possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà); e – possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile); f – avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà). N.B. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito. Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dalla eventuale revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Imprese extra UE Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. Qualora non siano in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda in Italia. Contenuto della patente Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni: - dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; - dati anagrafici del richiedente; - data di rilascio e numero della patente; - punteggio attribuito al momento del rilascio; - punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale; - eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; - eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso: - le pubbliche amministrazioni - i rappresentanti lavoratori per la sicurezza - gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza - il responsabile dei lavori - i coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. N.B. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni. Riconoscimento dei crediti Al momento del rilascio della patente sono attribuibili fino a 30 crediti, sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.,: A) fino a 10 crediti (per storicità dell’azienda) - Fino a 5 anni: 0 punti - Da 5 a 10 anni: 3 punti - Da 11 a 15 anni: 5 punti - Da16 a 20 anni: 8 punti - Oltre 20 anni: 10 punti L’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, potrà avvenire: 2 fino a 30 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui: - certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001 - investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri - utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative. C) fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio: - possesso di Certificazione SOA di I e II classifica - applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera - possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale. un credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni. Decurtazione dei punti La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono: - decurtazione di 20 crediti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; - decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; - decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con: - la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza Sospensione dell’attività La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione. In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi. La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.