L'esonero dal versamento del canone unico patrimoniale per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi è prorogato al 30 giugno 2022. Il decreto Sostegni ter (art. 8, comma 3, D.L. n. 4/2022) stabilisce che - all’art. 65, comma 6, del decreto Sostegni bis - le parole “31 dicembre 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”. Pertanto, ora l’art. 65, comma 6, D.L. n. 73/2021 dispone che “al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 […], sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il comma 3-quater dell'art. 4, D.L. n. 162/2019 stabilisce che limitatamente all'anno 2020: - non ha effetto l'abrogazione disposta dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 847, legge n. 160/2019); - si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il legislatore della legge di Bilancio 2020: - da un lato (art. 1, comma 817 e seguenti) ha introdotto, con effetto dal 2021, il canone unico patrimoniale in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; - dall’altro lato (art. 1, comma 847) ha abrogato, con effetto dal 2020, le disposizioni riguardanti l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Così facendo si era creato un vuoto normativo per tutto il 2020. In forza dell’art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162/2019 si ha la seguente situazione: - per il 2020 continuano ad applicarsi l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; - dal 2021 si applica il canone unico patrimoniale. Terza proroga per l’esenzione Chiarito il senso del richiamo al comma 3-quater dell'art. 4, D.L. n. 162/2019, passiamo all'esenzione. Siamo alla terza proroga: - la prima, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021 con l’art. 65, comma 6, del decreto Sostegni bis (nella versione originaria); - la seconda, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con l’art. 65, comma 6, come modificato in sede di conversione; - la terza, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, con l'art. 8, comma 3, del decreto Sostegni ter. I contribuenti interessati Sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone unico patrimoniale i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 1, legge n. 337/1968 (recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Si ricorda che, in base all'art. 2 della stessa legge, “sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento”. Il ristoro per i comuni Il decreto Sostegni ter (art. 8, comma 4) stabilisce che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione dal pagamento del CUP per spettacolo viaggiante e attività circensi, l'apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l’anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro il termine previsto dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 281/1997 - vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo è comunque adottato.