Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015): è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo. L’importo del canone è pari a 90 euro l'anno. Attenzione: per l’anno 2024, l’importo del canone annuo è stato ridotto a 70 euro (articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213). Attenzione: per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989). Canone speciale In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali. Casi di esonero In casi particolari il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica o per comunicare di aver diritto all'esenzione dal pagamento del canone. 1) Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l'apposito modello (Quadro A). Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari (Quadro A). Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV (Quadro A). Attenzione: queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale. Il modello può essere utilizzato anche per: segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B) comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C). Attenzione: la dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento TV, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell'abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza elettrica, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato. La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. Dichiarazione di non detenzione - Quadro A I termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti: dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo. Dichiarazione di addebito su altra utenza - Quadro B La dichiarazione sostitutiva di cui al Quadro B può essere presentata in qualunque momento dell’anno, non va ripresentata ogni anno e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati (campo “data inizio” del modello). Se il presupposto decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione il canone non è dovuto per l’intero anno. Se il presupposto decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre. Se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento e non è dovuto dall’anno successivo. Se il presupposto sussiste da date precedenti al 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione. Dichiarazione di variazione dei presupposti - Quadro C La dichiarazione di variazione dei presupposti, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata. Attenzione: in caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa. 2) Cittadini ultrasettantacinquenni I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva). Attenzione - Cittadini che versano il canone attraverso le fatture per la fornitura di energia elettrica Considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta. Per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta. E’ sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva. I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione. In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello che può essere trasmesso anche on line – indicando la causale 1. Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono: essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento); essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. 3) Diplomatici e militari stranieri Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali: gli agenti diplomatici, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961; i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963; i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 04/05/2016 sono state definite le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali, ed è stato approvato il relativo modello. Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell'utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica intestata al dichiarante. Qualora l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica, è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell'utenza elettrica residenziale. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989). La dichiarazione sostitutiva, inoltre, deve essere presentata anche per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata, ad esempio nel caso di cessazione anticipata dell'incarico diplomatico. Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dall'interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Qualora a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza). È possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva anche per comunicare variazioni dei nominativi dei familiari intestatari dell’utenza elettrica. La dichiarazione di variazione dei presupposti va tempestivamente presentata nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto. Come si paga L'importo del canone TV è di 90 euro l'anno. Attenzione: per l’anno 2024, l’importo del canone annuo è stato ridotto a 70 euro (articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213). Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (vedi esempi di compilazione F24). Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94). Con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato. Pagamento del canone TV da parte dei non residenti in Italia e non titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia I contribuenti che, pur residenti all’estero, sono detentori di un apparecchio televisivo in abitazioni a loro disposizione in Italia e che non sono titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia, possono eseguire il versamento del canone TV mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato utilizzando le seguenti coordinate: Codice IBAN Codice BIC Per rinnovo dell’abbonamento televisivo IT95O0760101000000000003103 BPPIITRRXXX Per i nuovi abbonati IT16Z0760101000000000009100 BPPIITRRXXX Nella causale del versamento occorre indicare le seguenti informazioni: codice fiscale del contribuente codice tributo (TVRI in caso di rinnovo dell’abbonamento televisivo, TVNA per i nuovi abbonati) anno di riferimento (nel formato: AAAA). Come e quando si utilizza il modello F24 Quando si utilizza il modello F24 per pagare il Canone TV per uso privato? In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24. per il pagamento del canone da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell'ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94). E' possibile pagare il canone per il rinnovo dell'abbonamento tv con le seguenti modalità: in un'unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre. Pagamento annuale 90,00 euro (70 euro per il 2024) Pagamento semestrale 45,94 euro (35,73 euro per il 2024) Pagamento trimestrale 23,93 euro (18,62 euro per il 2024) In caso di nuovo abbonamento il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio tv. Dichiarazione sostitutiva I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando e inviando questo modello (Quadro A). Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv. Termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione (Quadro A) La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Esempio per l’anno 2020 La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2020 al 31 gennaio 2021 esonera dal pagamento per l’intero anno 2021 dal 1° febbraio al 30 giugno 2021 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2021) La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv. Termini di presentazione della dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B) La dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell'anno e non deve essere ripresentata annualmente. Ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno. Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno. Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo. Se i presupposti ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell’anno di presentazione. Modalità di presentazione La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite: applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate intermediari abilitati posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico) forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all'Ufficio Canone TV - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento. Attenzione: la corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso con l’apposito modello ‘Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica” approvato con il provvedimento del 2 agosto 2016. Rimborso del canone TV addebitato in bolletta Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l'apposito modello. Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica. L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. Inoltre, l'istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. Nell’istanza di rimborso va indicato, tra l’altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Per l’esenzione relativa agli anni dal 2018 in poi il reddito complessivo familiare dell’anno precedente deve essere non superiore a 8.000 (codice 1); il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2); il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3); il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4); il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5). E’, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello. Attenzione: se è indicata la causale "codice 4", occorre anche indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone e il periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, ossia l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Per quanto riguarda, in particolare, il periodo di riferimento: nel campo “data inizio”, deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando; se la condizione sussiste da date antecedenti il 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza si può convenzionalmente indicare il 1° gennaio dell'anno di presentazione il campo “data fine”, invece, deve essere compilato esclusivamente se, alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, è cessata la sussistenza dei presupposti attestati (ad esempio nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, non appartiene più alla famiglia anagrafica del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale). In questo caso va indicata la data in cui è avvenuta tale cessazione. Se il campo “data fine” non è compilato, e quindi continua a sussistere l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone tv non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente il rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. L’istanza di rimborso, in questo caso, produce gli effetti della presentazione del quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva. I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.