Con la circolare n. 3712/C del 17 gennaio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti in merito all’eccezione secondo cui “[...] ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata e che tale indirizzo costituisce l’indirizzo pubblico informatico che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione di esso”. Il quesito è stato posto dalla CCIAA di Bari che intende conoscere se l’eccezione evidenziata debba essere confermata, non solo relativamente alle istanze di cancellazione presentate dalle imprese individuali, ma anche da quelle collettive. In una precedente circolare (n. 3666), il Ministero dello Sviluppo economico aveva adottato un’interpretazione in base alla quale la sanzione per mancata comunicazione dell’indirizzo PEC prevista dall’art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012 e consistente nella sospensione temporanea della richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese, non fosse applicabile nel caso di presentazione di istanza di cancellazione dell’impresa individuale dal Registro delle imprese. La motivazione in base alla quale tale interpretazione era stata adottata risiede nel fatto che l’art. 5, comma 2 prevede che l’obbligo di iscrizione della PEC sia a carico delle imprese individuali attive escludendo, quindi, le imprese che hanno concluso il loro ciclo vitale e, conseguentemente, hanno avanzato istanza di iscrizione di cancellazione. La norma nulla specifica in merito per le società e non specifica che l’obbligo di comunicare la PEC sussista solo nel caso di imprese attive, pertanto il Ministero ritiene, in via teleologica, che le conclusioni cui si è giunti per le imprese individuali - e precisamente che si procede in ogni caso all’iscrizione dell’istanza di cancellazione presentata da un’impresa individuale anche nel caso in cui l’impresa in questione non abbia comunicato l’indirizzo PEC - possano ritenersi estensibili anche alle società. Negare l’iscrizione dell’istanza di cancellazione creerebbe una falsa rappresentazione dello stato reale di quelle imprese che, benché di fatto non più operative, continuerebbero a risultare, falsamente, attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese. Il Ministero precisa che in capo all’impresa grava la responsabilità della validità dell’indirizzo PEC comunicato per tutto il periodo in cui l’iscrizione permane, mentre alla Camera di commercio non spetta alcun compito di verifica ma è tenuta a provvedere tempestivamente all’iscrizione.