Ci sono voluti anni, ma alla fine l’operazione “bonus vista” ha preso il via. Tutto trae origine dall’articolo 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), con il quale era stato previsto il riconoscimento di un contributo una tantum, dell’ammontare di 50 euro, per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Si è dovuto attendere fino al 21 ottobre 2022 prima che, con decreto del Ministero della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale pressoché due mesi dopo (GU n.292 del 15-12-2022), venissero stabiliti i criteri, le modalità ed i termini per l’erogazione del contributo stesso. Infine, si è giunti all’operatività. Tramite la piattaforma dedicata i soggetti ammessi al contributo, ovverosia i contribuenti che appartengono a nuclei familiari con ISEE fino a 10.000 euro, potranno finalmente accedere al beneficio. Per quanto riguarda gli acquisti già effettuati nel lasso di tempo dal 1° gennaio 2021 e il 4 maggio 2023, gli acquirenti richiederanno direttamente il rimborso all’amministrazione finanziaria tramite la piattaforma. A partire dal 5 maggio 2023, invece, e fino al 31 dicembre 2023 (sino ad esaurimento fondi) verrà utilizzato il meccanismo immaginato sin dal principio, ma la cui attuazione ha evidentemente richiesto molto tempo, ovvero il rilascio di un voucher spendibile presso gli esercizi all’atto dell’acquisto. L’esercente che intende partecipare all’iniziativa, e che quindi si rende disponibile ad accettare i voucher, deve innanzi tutto registrarsi sulla citata piattaforma “bonus vista”. Il sito fornirà l’elencazione completa di tutti gli esercenti registrati, guidando così gli acquirenti che dispongono di un voucher nella scelta dell’esercizio cui rivolgersi. All’atto della richiesta del voucher, il contribuente che ne fa richiesta per il tramite della piattaforma (cui si accede con credenziali SPID, CIE e carta CNS) è tenuto a fornire tutta una serie di informazioni. Requisito essenziale è la disponibilità di una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità che attesti per il nucleo familiare un ISEE non superiore a 10.000 euro. Superate le verifiche del caso, per ciascun componente del nucleo familiare è possibile ottenere un voucher del valore di 50 euro. Tale voucher viene rilasciato digitalmente, è codificato tramite QR Code, e dovrà essere “speso” entro 30 giorni dall’emissione. All’atto dell’acquisto di un occhiale da vista o di lenti a contatto presso uno degli esercizi che hanno aderito all’iniziativa, il contribuente fornirà il voucher all’esercente. Quest’ultimo, sempre tramite la piattaforma, potrà verificarne la validità e, in caso di verifica positiva, segnalare di aver acquisito il voucher stesso, scontando il relativo ammontare dal pagamento dovuto dal cliente. Dal punto di vista fiscale, il contribuente potrà portare in detrazione la spesa sostenuta per la quota parte rimasta effettivamente a suo carico, ovvero al netto del voucher. Un po’ più complessa è invece la gestione per l’esercente. Infatti, al fine di ottenere il rimborso dei voucher accettati, lo stesso è tenuto ad emettere fattura elettronica PA, la cui generazione avverrà per il tramite della piattaforma, che “guiderà” l’esercente fornendo la lista dei buoni validati. Tale fattura elettronica dovrà poi essere trasmessa secondo i canali usualmente utilizzati. La particolarità dell’operazione da evidenziare è che la fattura emessa verso la PA non va a documentare un ricavo, e non reca IVA, poiché la stessa costituisce semplicemente lo strumento per il tramite del quale l’esercente richiede la riscossione del credito vantato nei confronti del Ministero della Salute in ragione dei voucher validati. Come chiaramente indicato nelle linee guida per la fatturazione, disponibili sul sito bonus vista, “nonostante il nome “fattura”, i documenti emessi per il rimborso dei buoni non hanno rilevanza ai fini fiscali e non concorrono alla produzione di reddito. La fiscalità dovuta è regolata all’atto della compravendita tra esercente e cliente, con l’emissione della ricevuta fiscale o della fattura intestata al cliente”. Di conseguenza, all’atto della vendita l’esercente dovrà emettere documento commerciale o fattura per l’intero prezzo di cessione del bene. A dover essere specificata è la modalità di pagamento, che in parte sarà quella prescelta dal cliente, sulla quota rimasta a suo carico, e in parte sarà corrispettivo non riscosso, per la parte corrispondente al voucher. Ad esempio, nel caso di emissione di documento commerciale, le scritture sono le seguenti: vendita lenti a contatto euro 156 (corrispettivo inclusa IVA al 4%); voucher 50 euro + 106 euro pagamento bancomat. Si osservi che il ricavo si considera conseguito all’atto della vendita, con la consegna del bene all’acquirente; allo stesso modo, l’IVA diviene immediatamente esigibile all’atto dell’emissione del documento commerciale, poiché - per la quota parte che si riferisce al voucher - il corrispettivo non riscosso si riferisce a beni, e l’esigibilità IVA nel caso della cessione di beni mobili si verifica con la consegna del bene, indipendentemente dall’incasso. Successivamente, e comunque entro il 31 marzo 2024, l’esercente dovrà emettere fattura PA, estraendo i dati dalla piattaforma bonus vista (sulla quale è presente un manuale che evidenzia tutti i passaggi necessari), e dovrà altresì inviarla tramite SDI. Attenzione a questo passaggio: la generazione della fattura non è sufficiente, è necessario predisporla sulla piattaforma, estrarla da questa, e trasmetterla allo SDI. Con l’invio della fattura viene ad evidenziarsi il credito verso il cliente “Ministero della Salute” a fronte dei crediti per voucher bonus vista. Tale operazione non ha alcuna rilevanza né dal punto di vista reddituale né dal punto di vista IVA. Al fine di ottenere il rimborso del voucher, come si è detto, l’esercente dovrà emettere fattura elettronica.