Anche per il 2020 sono previste assunzioni agevolate al Sud, ma con alcune novità in materia di cumulo. L’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), infatti, interviene per agevolare le assunzioni dei lavoratori con meno di 35 anni estendendo l’incentivo strutturale introdotto per le assunzioni stabili dal 2018, ma apporta anche alcune modifiche anche alla disciplina relativa alle assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno. La novità di quest’anno consiste nella possibilità di cumulare l’incentivo per le assunzioni al Sud con quello strutturale previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205/2017, ipotesi che era non consentita per le assunzioni effettuate nel 2019. Quadro normativo La disciplina relativa agli incentivi per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è stata da ultimo disciplinata dalla legge n. 145 del 2018 – legge di Bilancio 2019. Più specificamente, l’articolo 1, comma 247 della legge n. 145/2018, ha previsto che i programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possano prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un incentivo per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tale disposizione, che riguarda dunque anche il 2020, continua a fornire una cornice di regole alla materia e l’indirizzo a chi poi dovrà attuarle. Infatti, è necessario un apposito provvedimento che consenta l’effettivo avvio del bonus assunzioni. In particolare, occorre attendere l’apposito decreto attuativo dell’ANPAL – l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, come avvenuto lo scorso anno quando a disciplinare l’incentivo relativo alle assunzioni del 2019 sono stati approvati i D.D. n. 178 del 19 aprile 2019 e n. 311 del 12 luglio 2019. Cumulabilità del beneficio La novità di quest’anno però riguarda – come anticipato – la cumulabilità del beneficio in itinere con l’incentivo strutturale previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205/2017. Infatti, il citato articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2020 ha modificato l’articolo 1, comma 247, della legge n. 145/2018, consentendo la possibilità di cumulare l’incentivo per le assunzioni al Sud l'esonero contributivo di cui all'articolo l, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nel 2019, invece, come poi previsto dall’art. 8 del citato D.D. ANPAL n. 178/2019, l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, poteva essere cumulato esclusivamente con: - l’incentivo relativo ai soggetti che fruivano del reddito di cittadinanza previsto dall’art. 8 del D. L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019; - l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis del D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua (peraltro, tale incentivo non è mai stato reso operativo per mancata attuazione del decreto attuativo); - nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni. Vecchie (e nuove) regole per l’esonero contributivo Si tratta di una novità rilevante, peraltro già prevista per le assunzioni effettuate nel 2018. Come si ricorderà, infatti, l’incentivo occupazione Mezzogiorno disciplinato dai Decreti Direttoriali ANPAL n. 2 e 81 del 2018, consentiva la cumulabilità con l’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2018. In particolare, era previsto che l'esonero contributivo fosse fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo complessivo di 8.060 annui, riparametrato su base mensile. Sul piano operativo, le modalità di cumulo erano state disciplinate in maniera particolare dall’INPS con la circolare n. 49 del 19 marzo 2018 che aveva previsto una procedura un po’ particolare per coloro che richiedevano l’incentivo occupazione Mezzogiorno. Infatti, era necessario in sede di richiesta del bonus Sud, dare evidenza che si intendeva cumularlo con l’esonero parziale previsto dalla legge n. 205/2017. A seguito di tale richiesta, le risorse a favore del datore di lavoro venivano riconosciute dall’INPS in misura pari al 50%, in quanto l’altro 50%, sin dal primo anno doveva essere goduto a titolo di incentivo strutturale, per poi naturalmente proseguire per tutto il triennio. Queste considerazioni sono utili in quanto, verosimilmente, tali regole verranno riproposte anche per il 2020 anche se, per poter richiedere il bonus Sud, occorrerà attendere l’approvazione del decreto direttoriale ANPAL e la circolare INPS con le indicazioni operative per fruire dell’incentivo. Requisiti Ci siamo soffermati sulle novità relative alla cumulabilità del bonus Sud con l’incentivo strutturale perché rappresenta la novità contenuta nella legge di Bilancio 2020, ma non bisogna dimenticare che in realtà le due tipologie di incentivo non sono sempre sovrapponibili. Infatti, i requisiti dei due regimi di esonero prevedono regole differenti, per cui potrebbe accadere che un soggetto assunto possa rientrare tra coloro per i quali è possibile beneficiare dell’incentivo strutturale previsto dalla legge n. 205/2017 ma non invece tra quelli cui può spettare il bonus Sud (se le regole, come è facile immaginare, ricalcheranno quelle degli anni scorsi). Vediamo dunque quali sono i requisiti previsti, guardando alle regole dello scorso anno. I beneficiari saranno certamente i lavoratori con meno di 35 anni e quelli con età superiore privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. La certezza su questo aspetto deriva dal fatto che la fonte da cui prenderà le mosse il decreto ANPAL, ovvero l’art. 1, comma 247, della legge n. 145/2018, individua espressamente i soggetti richiamati quali destinatari dell’agevolazione. I soggetti svantaggiati sono coloro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non abbiano svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Oltre a tali requisiti, i soggetti assunti devono essere disoccupati e non devono avere avuto un rapporto di lavoro subordinato nei se mesi precedenti col datore di lavoro che li assume. Tali ultime condizioni non sono richieste nel caso di conversione di un rapporto di lavoro da tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Infatti, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rientrano anche le predette conversioni. Sono agevolati, inoltre, anche i contratti di apprendistato professionalizzante, mentre sono esclusi lavoro domestico, occasionale ed intermittente. Tutti i rapporti di lavoro stipulati ai sensi della legge n. 142/2001 sono agevolabili anche se riguardano soci lavoratori di cooperativa. Regola del “de minimis” E’ importante ricordare, infine, che il Bonus Sud costituisce un aiuto di Stato e quindi deve soggiacere alle regole comunitarie che disciplinano la materia. A tal fine, negli anni passati il legislatore ha consentito al datore di lavoro di scegliere di fruire del bonus, alternativamente, tra il Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis “, ovvero oltre i limiti previsti dal predetto Regolamento alle seguenti condizioni in conformità alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014. L’ultimo regolamento richiamato impone dei requisiti sia in campo al datore di lavoro che al lavoratore assunto. Condizioni Per l’azienda l’assunzione deve costituire un incremento occupazionale del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (art. 2, par. 32 e art. 32, par. 3, Reg. UE n. 651/2014). L’incremento deve poi essere mantenuto per tutto il periodo dell’assunzione agevolata, (art. 31, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 150/2015). In capo al lavoratore, occorre fare una distinzione in relazione alla loro età anagrafica. Qualora abbia un’età pari o superiore a 25 anni ma inferiore a 35 anni, occorre alternativamente: - essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro 17 ottobre 2017; - non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale; - aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; - essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori in cui sia riscontrato il predetto differenziale nella misura di almeno il 25% (cfr. D.I. n. 335/2017). Nel caso abbia un’età inferiore a 25 anni o superiore a 35 anni, invece, tali requisiti non sono richiesti in quanto nel primo caso il soggetto risulta ontologicamente svantaggiato, nel secondo l’accesso al bonus Sud è consentito esclusivamente a coloro che siano lavoratori privi d’impiego regolarmente retribuito e quindi tra i soggetti considerati svantaggiati ai sensi del Regolamento comunitario. In conclusione In definitiva, occorre attendere il decreto ANPAL attuativo della misura per le assunzioni al Sud che consenta di poter richiedere l’incentivo, confidando che sia nei tempi che nelle modalità non si verifichi quanto accaduto lo scorso anno quando fu necessario attendere il mese di luglio per poter richiedere materialmente l’incentivo.