Dal 2 settembre è possibile presentare le domande per la concessione dell’incentivo spettante ai datori di lavoro enti del terzo settore che assumono (comma 1 art. 28 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023) giovani con disabilità che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età e siano stati assunti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro il 30 settembre 2024 (art. 18, comma 4-quater, D.L. n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2024). L’INPS, con il messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, ha fornito istruzioni e modelli per la presentazione della domanda. Il finanziamento della misura è garantito dallo stanziamento di un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 7 milioni di euro. Chi può fare domanda Ammessi a presentare la domanda di fruizione del contributo per l’assunzione stabile di giovani disabili sono: a) gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); b) le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione (art. 54 D.Lgs. n. 117/2017); c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe. Queste devono essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non aver commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ODV e APS devono essere coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, il Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 54 del Codice del terzo settore). Oltre che per le assunzioni stabili, il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024. Quanto spetta Il contributo è erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. N.B. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Il bonus è cumulabile con altre misure che incentivano l’assunzione di persone con disabilità. Come si richiede il beneficio Le domande devono essere presentate, entro il 31 ottobre 2024 attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, indicando come oggetto la dicitura “incentivo per il lavoro delle persone con disabilita” (art. 28 del D.L. n. 48/2023)”. Alla comunicazione vanno allegati i seguenti modelli opportunamente compilati e sottoscritti: I) Modello A in cui il datore di lavoro dichiara: 1) di aver preso piena conoscenza del Decreto Interministeriale del 27 luglio 2024 2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 3) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del contributo, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa. II) Modello B: che contiene le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. con riferimento a: - dati identificativi dell’ente che richiede il contributo; - il numero di iscrizione al RUNTS; - le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente; - il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro; - la dichiarazione di regolarità contributiva e l’assenza di inadempimenti; - il rispetto del Regolamento “de minimis”; - gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l’accredito, che deve essere intestato all’ente richiedente; - l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica II) Modello C: dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità dei contributi concessi alla ritenuta al 4% di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. - il file, in formato .csv, che contiene le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia; l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo; i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti “A.01” o “A.03”). Gli esiti delle domande, a seguito delle elaborazioni di prima accoglienza, saranno forniti ai datori di lavoro tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, successivamente alla stipula della convenzione di cui all’articolo 6 del D.I. 27 giugno 2024. Le richieste trasmesse saranno successivamente visibili all’interno del servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.