Via libera alla indennità Covid-19 di 1.000 euro prevista dall'art. 9 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126). L'INPS, con comunicato stampa del 23 ottobre 2020, ha reso noto che è disponibile il servizio online per la presentazione delle domande di indennità onnicomprensiva a favore delle categorie di lavoratori autonomi e subordinati indicate dal decreto Agosto. A latere il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di presentazione del DPCM 24 ottobre 2020, ha annunciato che nel decreto novembre di prossima emanazione sarà previsto un nuovo bonus una tantum per i lavoratori stagionali, lavoratori dello spettacolo dello sport danneggiati dalle chiusure disposte dal nuovo DPCM. Non tutti i beneficiari della indennità Covid-19 del decreto Agosto dovranno fare richiesta. Alcuni, infatti, si vedranno riconoscere il bonus di 1.000 euro automaticamente da parte dell'INPS. Chi ha diritto alla indennità? Chi deve presentare domanda e chi non vi è invece tenuto? Bonus 1.000 euro: cosa prevede il decreto Agosto L’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 riconosce un’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati che avevano già ricevuto, per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio Italia, l’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Sono invece esclusi dalla platea dei beneficiari dell’indennità di 1000 euro altre categorie di lavoratori già destinatarie delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020. Si tratta, in particolare, dei liberi professionisti titolari di partita IVA, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e dei lavoratori del settore agricolo. L'INPS ha fornito le prime indicazioni operative con il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020, rinviando a successive circolari che, ad oggi, non risultano ancora state emanate. A chi spetta L'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro del decreto Agosto spetta ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: Categorie Requisiti Riferimento normativo Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Articolo 9, comma 1 Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Articolo 9, comma 1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Alla data di presentazione della domanda non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto. Articolo 9, comma 2, lettera a) Lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) Devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Alla data di presentazione della domanda non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto. Articolo 9, comma 2, lett. b) Lavoratori autonomi occasionali Sono lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. Inoltre, per tali contratti i lavoratori, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile. Alla data di presentazione della domanda non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto Articolo 9, comma 2, lettera c) Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) Devono poter fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro. Inoltre, devono essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Alla data di presentazione della domanda non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto. Articolo 9, comma 2, lettera d) Lavoratori dello spettacolo Devono essere iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro. Articolo 9, comma 4 Lavoratori dello spettacolo Devono essere iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro. Articolo 9, comma 4 Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali Devono poter fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: - titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; - titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; - assenza di titolarità - alla data del 15 agosto 2020 - di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Articolo 9, comma 5 Cumulabilità e incumulabilità Tutte le indennità indicate in tabella non sono cumulabili tra loro né con le indennità erogate ai professionisti ordinistici iscritti alle Casse di previdenza professionale. Inoltre, l'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto Agosto stabilisce il divieto di cumulo con il Reddito di emergenza, divieto già indicato nella circolare dell'INPS n. 102 dell'11 settembre 2020. Nessun divieto di cumulo è invece previsto con il Reddito di cittadinanza. Ma sul punto si attendono le indicazioni della circolare INPS in corso di emanazione. Le indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Regime fiscale Le indennità non concorrono alla formazione del reddito. Domanda Chi rientra nelle categorie di lavoratori elencate e ha già beneficiato di indennità Covid-19 anche a seguito di riesame accolto con esito positivo riceverà il bonus di 1.000 euro direttamente dall’INPS e senza domanda. Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, devono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva. La domanda deve essere presentata accedendo al servizio INPS attivo dallo scorso 23 ottobre, con Codice Fiscale e credenziali SPID o PIN INPS (se già in possesso, anche semplificato) o CNS o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE). N.B. Dal 1° ottobre 2020 l’INPS rilascia più nuovi PIN. Il servizio consente di inviare online la domanda (Invio domanda) e verificare lo stato della domanda (Esiti).