Nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024, n. 184 è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 giugno 2024 riguardante il beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 per l’anno 2024. La riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2024, che ha percepito nell'anno 2023 un reddito da lavoro dipendente, ai fini IRPEF, complessivamente non superiore a 30.208 euro. A quanto ammonta la riduzione d’imposta? Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino a un importo massimo di 610,50 euro. Il sostituto d'imposta applica la riduzione di imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2024 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2024 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata.