Il bonus per investimenti in beni strumentali riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali, sia materiali che immateriali, destinati a strutture produttive situate in Italia. Questa misura è disciplinata dall’art. 1, commi 1051-1063, legge n. 178/2020. Il credito d’imposta è riservato a imprenditori e professionisti, senza distinzione di forma giuridica, settore di attività, dimensione o modalità di determinazione del reddito. L’importo del credito è calcolato in percentuale e varia in base alla tipologia di investimento. Ad esempio, per i beni materiali “ordinari” (diversi da quelli 4.0), il credito d’imposta corrisponde al 6% del costo sostenuto, con un limite massimo di costi ammissibili fissato a 2 milioni di euro. Le spese agevolabili Tra i costi agevolabili rientrano anche gli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del TUIR, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 152/E del 2017. Quest’ultima ha inoltre precisato che per identificare tali oneri accessori è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti nell’OIC 16. Sulla scorta di tale indicazione, è stato riconosciuto che, oltre ai costi del bene principale (ad esempio, il macchinario), possono essere incluse anche le spese accessorie, quali: (i) costi di progettazione, (ii) spese di trasporto, (iii) dazi doganali, (iv) costi di installazione, (v) onorari per perizie e collaudi, (vi) costi di montaggio e posa in opera, (vii) spese di messa a punto. Gli operatori si sono chiesti se, nell’ambito dei “costi accessori”, possano essere incluse anche le spese per consulenze professionali, oltre a quelle puramente tecniche, come quelle fornite da ingegneri e architetti. Ci si riferisce, nello specifico, ai costi sostenuti per i consulenti coinvolti nelle singole transazioni, come mediatori, agenti, avvocati e commercialisti, a condizione che sia possibile documentare l’effettivo sostegno di tali spese da parte del contribuente e la specifica inerenza del costo rispetto al bene strumentale agevolato. Per esempio Si può considerare il caso di un agente che facilita l’acquisto di un macchinario o di un avvocato che assiste l’impresa nella redazione del contratto di acquisto. Finora, l’Amministrazione finanziaria non sembra aver affrontato questa tematica nei suoi documenti di prassi ufficiali, limitandosi a trattare il concetto di "oneri accessori" in modo generico, senza fornire indicazioni specifiche riguardo a tali costi. Ammissibili anche le spese non strettamente ingegneristiche/scientifiche Un’analisi logica e sistematica della normativa dovrebbe condurre a considerare anche queste spese, non strettamente tecniche (in quanto non legate al mondo ingegneristico/scientifico, ma comunque connesse all’investimento), come ammissibili al beneficio fiscale. D’altra parte, come riconosce l’OIC 16, l’elenco dei costi accessori ivi riportato ha una natura esemplificativa. Ciò significa che anche altre spese, purché sia possibile dimostrare la loro diretta imputazione e la loro inerenza all’impianto o al macchinario acquistato, possono essere considerate “capitalizzabili” ai fini dell’accesso al bonus fiscale. Infatti, nel caso dei beni immobili, è già pacifico, sotto il profilo dei principi di redazione del bilancio, che le spese non legate a materie scientifiche e ingegneristiche possano essere capitalizzate: non ci sono dunque motivi per non estendere questo trattamento anche ai beni mobili. Nell’OIC 16, infatti, si specifica che possono essere capitalizzati i costi accessori legati a spese notarili per la stipula dell’atto di acquisto del bene o per l’intermediazione immobiliare. Ovviamente queste spese, affinché siano ammissibili al bonus, devono avere una chiara e diretta inerenza con il bene strumentale acquistato. Il requisito della diretta imputazione deve essere valutato con attenzione da parte del contribuente, poiché si tratta di spese che più di altre si prestano a differenti giudizi di congruità e riferibilità all’investimento. In conclusione, riteniamo che anche l’Amministrazione finanziaria possa finalmente aderire all’impostazione sopra illustrata, prendendo una posizione ufficiale sul tema e specificando che anche i costi di consulenza, non strettamente tecnici, possano essere ammessi al beneficio fiscale, purché siano direttamente collegati e funzionali all’acquisto del bene.