Novità in arrivo per i genitori separati dal 2022: oltre all’entrata in vigore, prevista a partire dal mese di marzo, dell’assegno universale, la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) provvede a ridefinire l’ambito applicativo del bonus spettante ai soggetti in difficoltà economica obbligati a versare l’assegno di mantenimento per i figli. Si tratta del “bonus separati”, una previsione già contenuta nell'art. 12 bis del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 69/2021 (decreto Sostegni), che, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 146/2021, sarà sostituito dal nuovo “Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento”. A tal fine, viene istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui viene attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per il 2022. Affidamento e mantenimento dei figli Il terzultimo comma dell’art. 337-ter del Codice civile stabilisce i criteri in base ai quali viene determinata la contribuzione al mantenimento del figlio. La scelta preferenziale in questo caso è quella del mantenimento diretto (senza quantificazione di un assegno), ma, in mancanza di un accordo, il giudice dispone a carico di uno o entrambi i genitori un assegno di mantenimento a favore del figlio, tenendo conto: - delle esigenze del figlio; - del tenore di vita avuto quando il figlio conviveva con entrambi i genitori; - del tempo di permanenza del figlio con ciascun genitore; - delle risorse economiche di ciascun genitore; - del valore economico del tempo impiegato dal genitore per accudire il figlio e per le faccende domestiche. A chi spetta il bonus separati La nuova misura di sostegno è riservata ai genitori separati o divorziati che, dovendo provvedere al mantenimento di: - figli minori - figli maggiorenni portatori di handicap grave, non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi dell’altro genitore, ex coniuge o convivente, obbligato da sentenza del tribunale. Presupposto per la spettanza del beneficio è che la mancata erogazione dell’assegno di mantenimento sia diretta conseguenza della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a decorrere dal 8 marzo 2020, in seguito alla esplosione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, deve essersi verificata la sospensione dell’attività lavorativa per almeno 90 giorni o una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019. Occorre sottolineare che il Fondo interviene esclusivamente per gli assegni di mantenimento dei figli e non per l’assegno divorzile o gli alimenti spettanti all’ex coniuge a seguito di separazione o di scioglimento del matrimonio. Importo del sostegno Il bonus consiste nell'erogazione diretta di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Fiscale, a definire i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti e l'erogazione dei contributi. Assegno unico per i genitori separati A partire dal 2022 debutterà anche l’assegno unico universale, quale misura di sostegno al reddito riconosciuta ai nuclei familiari: per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 annidi età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale; per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limitidi età. L’assegno unico universale, che sarà erogato a partire dal mese di marzo 2022, sostituirà le detrazioni per i figli (dal settimo mese di gravidanza fino al compimento di 21 anni) e i bonus attualmente spettanti al nucleo familiare. L’importo massimo per ciascun figlio minorenne è di 175 euro al mese. L’assegno spetta in misura piena alle famiglie che hanno un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per chi presenta invece ISEE superiori, il contributo si riduce gradualmente fino a 50 euro al mese con un ISEE a 40.000 euro o in assenza di ISEE. Anche questa disciplina presenta alcune peculiarità in riferimento ai genitori separati. Infatti, in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, mentre nel caso di nomina di un tutore legale, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del minore tutelato. Nel caso di separazione o divorzio, quindi, l’assegno andrà ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale. Le parti possono concordare per l’erogazione dell’assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori: in questo caso, il richiedente l’assegno dovrà indicare nella domanda all’INPS anche i dati anagrafici del secondo genitore. La legge prevede espressamente che l’erogazione dell’assegno in favore del coniuge convivente con i figli incide sul mantenimento, decurtando la quota che rimane a carico del soggetto obbligato. Esempio di calcolo Assegno di mantenimento previsto in caso di separazione o divorzio: 500 euro Assegno unico spettante al nucleo: 300 euro In caso di erogazione dell’assegno in misura intera al coniuge affidatario, l’assegno di mantenimento che resta a carico dell’altro coniuge è pari a 500-150 = 350 euro.