Si avvicina rapidamente la fine del 2023 e dal 1° gennaio 2024 il superbonus risulterà drasticamente ridimensionato. Per effetto dell’applicazione del meccanismo del decalage i lavori eseguiti su edifici condominiali attribuiranno il diritto a fruire della detrazione del 70%. Un discorso a parte riguarda, invece, i c.d. bonus minori che attribuiscono il diritto a fruire dei benefici fiscali in misura diversa, ma la cui percentuale di detrazione resterà invariata fino al 31 dicembre 2024. Si tratta, ad esempio, dei lavori relativi al recupero del patrimonio edilizio (in questo caso il beneficio fiscale ammonta al 50% delle spese sostenute fino a 96.000 euro) oppure degli ecoincentivi “ordinari” che possono essere fatti valere per la sostituzione della caldaia o degli infissi in grado di determinare il miglioramento della resa energetica (in tale ultima ipotesi la detrazione spetta nella misura del 50% con un massimale di spesa di 120.000 euro). Fino al 31 dicembre 2024 potrà ancora essere fatto valere il sismabonus acquisti la cui detrazione è dell’85% con un massimale anch’esso pari a 96.000 euro. Il decreto Rilancio (art. 121, D.L. n. 34/2020) prevede, anche con riferimento ai bonus edilizi che attribuiscono un vantaggio fiscale inferiore al 110%, la possibilità di beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura. Ciò fino al termine del prossimo anno. Per la detrazione serve il pagamento A tal proposito è necessario osservare che non solo il diritto alla cessione del credito o dello sconto in fattura richiede l’esercizio dell’opzione effettuando la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma il beneficio matura esclusivamente effettuando il pagamento della parte di corrispettivo che non attribuisce alcun vantaggio fiscale. Si consideri il caso in cui il corrispettivo dovuto all’impresa esecutrice dei lavori sia pari a 50.000 euro. L’agevolazione riguarda un intervento di recupero del patrimonio edilizio pari al 50%. Se l’impresa esecutrice è disposta a concedere lo sconto in fattura nella misura dell’agevolazione, quindi nella misura del 50%, la persona fisica committente dovrà pagare la parte di corrispettivo non scontabile che non può fruire di alcuna agevolazione fiscale. In buona sostanza, dovrà essere pagato all’impresa che ha eseguito l’intervento un corrispettivo pari a 25.000 euro. Attenzione Il pagamento dovrà essere in ogni caso effettuato con bonifico “parlante” anche se la quota di corrispettivo non attribuisce alcun beneficio fiscale. Tuttavia, fino quando non si paga la parte di corrispettivo non agevolabile non sarà possibile effettuare la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, in caso di mancato pagamento, l’impresa esecutrice dei lavori non potrà visualizzare nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate il credito pari all’importo potenzialmente scontabile e pari nell’esempio a 25.000 euro. Deve a tal proposito osservarsi che mentre per i bonus minori, applicabili senza variazioni per l’intero anno 2024, si avrà un anno intero di tempo per la gestione dei pagamenti, non può dirsi altrettanto per il superbonus. Infatti, per gli interventi eseguiti sugli immobili condominiali l’importo del beneficio diminuirà, dal 1° gennaio 2024, dal 110 al 70%. Ad esempio Si consideri il caso in cui l’impresa appaltatrice abbia manifestato l’intenzione di concedere lo sconto in fattura in misura parziale del 60%. Se si ipotizza un corrispettivo di 100.000 euro, l’importo scontabile, in base agli accordi, sarà pari a 60.000 euro e l’importo dovuto alla ditta esecutrice sarà pari a 40.000 euro. Se entro il 31 dicembre 2023 il condominio dovesse pagare solo una parte del dovuto, quindi 20.000 euro invece di 40.000 euro, lo sconto dovrà essere determinato sul 50% del corrispettivo potenzialmente scontabile e quindi sull’importo di 30.000 euro. L’impresa si troverà così titolare di un credito per effetto dello sconto concesso pari a 33.000 euro, cioè pari al 110% su 30.000 euro. Se la parte residua del corrispettivo non scontato, pari a 20.000 euro, dovesse essere pagata nell’anno 2024, sarà necessario tenere presente che il beneficio fiscale si ridurrà dal 110 al 70%. In pratica potrà essere scontato solo l’importo di 21.000 euro, cioè il 70% calcolato su 30.000 euro. Conseguentemente risulterà incrementato anche l’importo da pagare effettivamente all’impresa che ha eseguito i lavori. Infatti, nell’anno 2024 dovrà essere pagato l’importo residuo di 20.000 euro che sin dall’origine l’impresa aveva deciso di non scontare e l’importo di 9.000 euro dovuto alla riduzione dell’agevolazione fiscale. Al termine dell’operazione il condominio avrà pagato l’importo complessivo di 49.000 euro, non solo per effetto del fatto che l’impresa si è dichiarata disposta a concedere uno sconto in fattura parziale, ma anche a seguito dell’avvenuto pagamento del residuo nell’anno 2024 quando il beneficio fiscale si è ridotto dal 110 al 70%.