Con il principio interpretativo n. 3 del 2024, la Fondazione dell’ODCEC di Milano ha affrontato il tema del mancato utilizzo, in tutto o in parte, di un credito d’imposta relativo a bonus edilizi acquistati dalla società o generatisi a seguito dell’applicazione del c.d. sconto in fattura: il mancato utilizzo fa emergere una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito d’impresa e non rilevante ai fini IRAP. Credito d’imposta da bonus edilizi: come rilevarlo in contabilità La società che ha acquistato un credito d’imposta relativo a bonus edilizi o che lo ha ricevuto in bilancio per effetto dello sconto applicato in fattura, si legge nel principio interpretativo n. 3 del 2024, ha rilevato contabilmente e fiscalmente tale credito sulla base del prezzo di acquisto o del valore dello sconto in fattura praticato. Il credito d’imposta rilevato, vista la sua natura pluriennale, dovrà essere distinto in bilancio in base alla quota scadente nei successivi 12 mesi e nella quota scadente oltre i suddetti 12 mesi. In ossequio alle precisazioni contenute nel documento OIC del 3 agosto 2021, le possibili differenze fra valore nominale del credito d’imposta utilizzabile in compensazione orizzontale e il costo di acquisto o dello sconto praticato, dovranno essere contabilizzati dalla società come proventi o oneri di natura finanziaria. Cosa succede in caso di mancato utilizzo? Per effetto delle annose vicende che hanno caratterizzato il superbonus può verificarsi il caso in cui nell’arco pluriennale di utilizzo la società non riesca ad utilizzare, in tutto o in parte, la quota del credito annuo spettante. Cosa prevede il principio interpretativo della Fondazione ODCEC Milano In una tale situazione, precisa il principio interpretativo, si dovrebbe rilevare, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, una sopravvenienza passiva come tale deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 101, comma 4, TUIR. I componenti finanziari registrati in sede di acquisto del credito d’imposta e la possibile sopravvenienza passiva che potrebbe verificarsi nell’ipotesi di cui sopra, non rileveranno invece ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP.