Il decreto Salva spese (D.L. n. 212/2023) ha previsto numerose limitazioni riguardanti la detrazione del 75% relativa alle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche. La disciplina di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 risulta radicalmente revisionata, sia pure con effetto dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024. Le limitazioni sono di tipo oggettivo in quanto dall’inizio del nuovo anno sono ammessi alla detrazione del 75% gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Sono quindi escluse le spese sostenute per la sostituzione degli infissi e per il rifacimento dei servizi igienici come, ad esempio, la sostituzione di una vasca da bagno idonea a favorire l’accesso per un soggetto diversamente abile. Le limitazioni riguardano anche il divieto di fruire della cessione dei crediti e dello sconto in fattura. Il beneficio fiscale sarà quindi fruibile esclusivamente nella forma della detrazione d’imposta. Clausola di salvaguardia per tutelare il legittimo affidamento Il legislatore, però, oltre a prevedere alcune limitate eccezioni, ha indicato una clausola di salvaguardia volta a tutelare il legittimo affidamento dei soggetti che di fatto hanno già avviato interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche oppure, pur non avendo ancora avviato i lavori, hanno ordinato i materiali necessari. In presenza delle condizioni indicate dal legislatore si applicherà ancora la precedente disciplina pur sostenendo le relative spese nell’anno 2024. In tali ipotesi sarà ancora possibile fruire del beneficio fiscale per la sostituzione degli infissi e della vasca da bagno e beneficiare della cessione dei relativi crediti o, ancora, fruire dello sconto in fattura. Si pone così il problema di come documentare la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore. Il problema non è solo formale, in quanto a seconda della correttezza e idoneità dei documenti probatori corrisponde la relativa disciplina applicabile. Quali sono le condizioni da rispettare? La prima condizione, prevista dall’art. 3, comma 3, lettera a), D.L. n. 212/2023 è estremamente agevole da verificare. Infatti, essa riguarda gli interventi che richiedono un titolo abilitativo. Se la richiesta del titolo è stata effettuata in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge, quindi prima del 30 dicembre 2023, si applicherà la precedente disciplina. In tale ipotesi, non sussistono dubbi di sorta. Le maggiori incertezze, sotto il profilo probatorio, sussistono per gli interventi che non richiedono la presentazione del titolo abilitativo. In tal caso è ancora possibile applicare la “vecchia” disciplina se i lavori sono iniziati prima del 30 dicembre 2023. La prova richiesta dal legislatore può essere in tal caso soddisfatta con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio degli interventi e che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di un titolo abilitativo. Diversamente, se i lavori non sono ancora iniziati alla data del 29 dicembre 2023 la spettanza dell’agevolazione secondo le disposizioni precedentemente in vigore è subordinata alla stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori e al versamento di un acconto sul prezzo. Le due condizioni, però, devono sussistere congiuntamente e quindi il pagamento di un acconto sul prezzo finale rappresenta una condizione essenziale. L’accordo vincolante tra le parti può essere anche costituito da un preventivo sottoscritto per accettazione da parte dei clienti o, in alternativa, da un classico contratto redatto in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti con data anteriore al 30 dicembre 2023. Si pone però il problema se la sottoscrizione dell’accordo vincolante in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 212/2023 possa essere dimostrata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In base a un’interpretazione letterale della disposizione, la soluzione sembra essere negativa. La norma contiene un chiaro ed esplicito riferimento al versamento di un acconto sul prezzo. Tale versamento dell’acconto sembra quindi rappresentare una condizione essenziale, quindi l’unica idonea ad attribuire certezza alla data dell’accordo. In mancanza del versamento dell’acconto l’unica possibilità consiste nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti l’avvio dei lavori in data anteriore al 30 dicembre 2023.