Il decreto Crescita ripropone un’agevolazione fiscale per favorire le aggregazioni di imprese. Il bonus - istituito per la prima volta con la legge Finanziaria del 2007 (art. 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296/2007) e riproposto con l’art. 4 del D.L. n. 5/2009 - si sostanzia nella possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni, di ottenere il riconoscimento gratuito del disavanzo da concambio emergente dalle operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento d’azienda. L’agevolazione si applica alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022. La norma, come dettagliato nella relazione illustrativa, consente di derogare al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, stabilendo il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all’avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio. Ciò si traduce nel diritto alla deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti e ha effetto sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d’imposta. Il maggior valore è riconosciuto ai fini IRES e IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale. La finalità è quella di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole il periodo di recessione economica. Nuova edizione per il bonus aggregazioni La disposizione prevede per i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettera a), TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate negli anni 2019-2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. La norma, come già accennato, ricalca una disposizione già prevista in passato, con la conseguenza che possono ritenersi validi i chiarimenti forniti a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate (tra le altre cfr. circolari n. 16/E/2007, n. 57/E/2008, n. 28/E/2009, e risoluzione n. 468/E/2008). Condizioni per l’agevolazione L’agevolazione si applica per le società di capitali residenti risultanti da operazioni di fusione, beneficiarie di scissioni o conferitarie di aziende o rami d’aziende. Non sono previsti requisiti dimensionali, fermo restando il limite di 5 milioni di euro afferente il valore dell’affrancamento. Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alle condizioni che le imprese partecipanti siano “operative” da almeno due anni e non facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono inoltre escluse dal beneficio le aggregazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c. Anche l’assenza di quest’ultimo requisito deve sussistere alla data dell’operazione e ininterrottamente nei due anni precedenti. Il requisito dell’operatività, facendo riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E/2007, deve essere verificato in termini sostanziali, con la conseguenza che - ai fini della sussistenza del presupposto in esame - non è sufficiente la formale costituzione dell’impresa da almeno un biennio, essendo, altresì, necessario che nel biennio stesso sia stata svolta una effettiva attività commerciale. Sono conseguentemente sempre escluse dall’agevolazione le imprese neo costituite. Perfezionamento dell’operazione L’agevolazione trova applicazione per le operazioni effettuate dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, dovendosi fare riferimento alla data in cui l’operazione si considera perfezionata ai fini civilistici. Per le fusioni e le scissioni tale momento coincide con l’iscrizione dell’ultimo atto presso il registro delle imprese (o dalla data successiva indicata nell’atto stesso). Per i conferimenti, invece, rileva la data di iscrizione della delibera di aumento del capitale (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 16/E/2007). Come chiarito in passato dall’Amministrazione finanziaria, in relazione alla medesima operazione straordinaria è possibile optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva onerosa sui maggiori valori eventualmente presenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente in quanto eccedenti il limite di 5 milioni di euro (cfr. circolare n. 57/E/2008). Decadenza Il decreto Crescita prevede la decadenza dall’agevolazione qualora la società risultante dall’aggregazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi d’imposta successivi all’aggregazione stessa, salva la possibilità di richiedere interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 11, comma 2, legge n. 212/2000.