Bonus 600 euro professionisti ordinistici: nuove coperture

Potranno essere sbloccate le richieste del bonus 600 euro presentate dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi non pensionati nel mese di marzo

Potranno essere sbloccate le richieste del bonus 600 euro presentate dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi non pensionati nel mese di marzo, che non sono state processate dalle Casse di previdenza d’iscrizione per esaurimento delle risorse finanziarie stanziate. A prevederlo è il Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che incrementa le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’art 44 della D.L. n. 18/2020, e individua ulteriori categorie beneficiarie del bonus di 600 euro tra quelle non ricomprese negli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL n. 18/2020. Tra queste:

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
– incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità potrà essere concessa a condizione che i richiedenti non risultino titolare di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente. Inoltre, non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione (CIGO, CIGD, Assegno ordinario) e con il reddito di cittadinanza. La domanda – si legge infine – andrà proposta all’Inps che provvederà all’erogazione del beneficio, previo monitoraggio delle domande pervenute, in un limite di spesa di 220 milioni di euro per il 2020.

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