Bonus 100 euro in busta paga: istituiti i codici tributo

I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il bonus ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020


L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, alle condizioni indicate dallo stesso articolo 1 e dall’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ai sensi delle richiamate disposizioni, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
In proposito, il comma 4 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, prevede che i sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, con la risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24

Si tratta del codice tributo “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1701” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP)

Si tratta del codice tributo “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “170E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Si rammenta che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di cui trattasi i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *