Con la circolare n. 18 del 2 luglio 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene a commento delle misure volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e l’introduzione del cosiddetto “bonus di 100 euro”. Trattamento integrativo Il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che: - l'imposta lorda dovuta sia superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati; - il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro. Il predetto trattamento integrativo è pari a 100 euro mensili (1.200 euro annui a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020). Ulteriore detrazione fiscale E’ prevista, inoltre, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche ulteriore rispetto a quelle stabilite dal TUIR, determinata sulla base di due diverse equazioni: - se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 euro l'importo è pari a: 480 + 120 * ((35.000−R) / 7.000) dove “R” = reddito complessivo; - se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 euro l'importo è pari a: 480 * ((40.000−R) / 5.000) dove “R” = reddito complessivo. La detrazione in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 euro decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Il sostituto d'imposta è tenuto a verificare la spettanza in sede di conguaglio, provvedendo al recupero del relativo importo qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante. Nel caso in cui l'importo da recuperare ecceda i 60 euro, il comma 3 prevede che il recupero avvenga in otto rate di pari ammontare.