È un iter in due passaggi quello disegnato dal decreto fiscale (Dl 124/2019), destinato a trovare applicazione dal 2020 per il bollo sulla fattura elettronica. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle e-fatture, l’agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’importo dovuto, comprensivo di sanzione (ridotta) e interessi; se entro 30 giorni non si paga, la somma viene iscritta a ruolo a titolo definitivo. Gli importi richiesti tengono conto anche dell’eventuale imposta non “dichiarata” in fattura, ma liquidabile con specifica procedura automatizzata in funzione dei dati ricavabili dal documento. L’articolo 12-novies del Dl 34/2019 (decreto crescita) prevede che l’Agenzia integri le fatture inviate attraverso lo Sdi che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, ancorché dovuta, attraverso procedure automatizzate. Nella sostanza, l’importo dell’imposta da pagare, reso noto al contribuente con il cassetto fiscale, potrà essere riliquidato dalle Entrate in base alle informazioni contenute nella fattura. Questo potrà avvenire, ad esempio, per una fattura relativa a una prestazione esente da Iva (ex articolo 10, Dpr 633/1972) superiore a 77,47 euro, ovvero che contiene l’addebito di spese anticipate (articolo 15 del decreto Iva) oltre tale soglia. La procedura sarà infatti in grado d’intercettare la mancata “applicazione” del bollo incrociando la natura dell’operazione (rispettivamente N4 e N1) e l’importo addebitato. Al contrario, non dovrebbe riuscire a operare l’integrazione nell’ipotesi di non imponibilità (codice N3), dato che l’operazione potrebbe essere esente da imposta di bollo (per esempio, cessioni all’esportazione) o meno (per esempio, cessioni verso esportatori abituali). Secondo le modifiche previste dal decreto fiscale, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo – eventualmente integrata mediante la procedura automatizzata – il contribuente (dovrebbe trattarsi solo dell’emittente della fattura e non anche del destinatario) sarà raggiunto da una comunicazione telematica, con modalità da definirsi, con la quale viene chiesto il pagamento dell’imposta, oltre a sanzione e interessi. La sanzione è quella dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 (30%), ridotta a 1/3, e quindi pari al 10 per cento. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, entro 30 giorni, comporterà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della somma. Nonostante la norma non lo preveda espressamente, dovrebbe a questo punto venir meno la riduzione della sanzione. La comunicazione sembra quindi assumere gli stessi effetti dell’avviso bonario per quanto riguarda le imposte dirette, l’Irap e l’Iva, compreso quello d’inibire il ravvedimento. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture non siano sufficienti per la riliquidazione automatica, restano applicabili le disposizioni del Dpr 642/1972 e, quindi, la sanzione dal 100 al 500% dell’imposta e la solidarietà del destinatario del documento, disinnescabile solo mediante regolarizzazione nei 15 giorni dal ricevimento della fattura irregolare. Resta da capire se, come pare logico, l’eventuale pagamento nei termini dell’“avviso bonario” abbia l’effetto di liberare il cliente dalla sanzione per mancata regolarizzazione. Non sembrano comunque risolti i problemi derivanti dal disallineamento temporale tra il termine per il versamento dell’imposta da parte di chi ha emesso la fattura e quello per la regolarizzazione in capo a chi la riceve. Infatti, sia in caso di mancato pagamento a seguito di avviso bonario sia in caso d’imposta non riliquidabile con la procedura automatizzata e non versata (o versata in misura insufficiente), chi riceve il documento si vedrebbe esposto alla sanzione per mancata regolarizzazione. Le nuove disposizioni si applicheranno (solo) alle fatture inviate tramite Sdi dal 1° gennaio 2020 e, pertanto, per i documenti cartacei e per quelli elettronici extra Sdi continua a valere la disciplina ordinaria. A chiarire i dubbi, compresi quelli sull’applicabilità della sanzione del 30% per le violazioni 2019, già prevista dal Dl 34/2019, potranno essere le disposizioni d’attuazione della nuova procedura.