Agenzia delle Dogane - Circolare n. 34 del 21 settembre 2020 L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 34 del 21 settembre 2020 riguardante l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo di E-DAS su benzina e gasolio usato come carburante ex art. 11 del D.L. n. 124/2019. L’art. 11, c. 1, del D.L. n. 124 del 2019 ha previsto l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) limitatamente alla movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa. In virtù del Decreto Rilancio, la data di introduzione dell’obbligo è stata differita al 30 settembre 2020. Sul punto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fissato le modalità di attuazione della nuova misura, che si inserisce tra le azioni di contrasto alle frodi in materia di accisa, adottando la determinazione direttoriale del 10 maggio 2020, con entrata in vigore l’11 maggio 2020, dove viene riportato l’obbligo, in capo a ciascun esercente deposito che spedisce benzina e gasolio per uso carburazione ad imposta assolta, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni fissate e di darne comunicazione al competente Ufficio delle dogane. Con la circolare n. 9/2020 del 26 maggio 2020 è stato definito il dettaglio dei tracciati informatici per l’invio dei messaggi elettronici, corredati da tabelle di corrispondenza tra i relativi campi e l’articolato della determinazione stessa, ribadendo in via conclusiva la necessità che i soggetti speditori conformassero ad essi i propri sistemi elettronici. L’applicazione del progetto e-DAS, resa disponibile in ambiente di addestramento sin dal 20 maggio 2019, ha trovato il suo consolidamento, recependo ove possibile le integrazioni proposte dagli operatori nei test, con la pubblicazione in data 23 luglio 2020 delle specifiche tecniche definitive relative alle modalità di scambio e ai messaggi. Pertanto entro il 30 settembre 2020 ciascun esercente che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all’aliquota di accisa normale dovrà aver adeguato i propri sistemi elettronici ed aver effettuato la comunicazione prevista, sia esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale che di deposito commerciale indipendentemente dalla tipologia di destinatario dei menzionati prodotti. Dal 1° ottobre 2020 ogni singola movimentazione dei prodotti dovrà essere effettuata con la scorta dell’e-DAS contenente i dati obbligatori prescritti dalla determinazione direttoriale del 10 maggio 2020. In caso di problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo. In caso di mancato adeguamento ai sistemi elettronici e di presentazione della comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale. Per tali esercenti gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.