L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 10 del 23 gennaio 2020 che ha fornito chiarimenti in tema di welfare aziendale. Nello specifico è stata analizzata l’ipotesi di documenti emessi ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del TUIR e che presentano le caratteristiche proprie dei "buoni-corrispettivo" di cui alla Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 “Direttiva voucher". Quadro normativo La direttiva voucher ha introdotto nella direttiva IVA gli articoli 30-bis, 30-ter, 73-bis, 410-bis e 410-ter ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 141 del 2018, che ha aggiunto al Decreto IVA gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis dell'articolo 13. Proprio la direttiva IVA stabilisce gli elementi essenziali di un buono-corrispettivo, ossia gli elementi senza i quali il documento non può essere considerato tale, fuoriuscendo pertanto dall'ambito di applicazione della Direttiva voucher. Caratteristiche del buono-corrispettivo Per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Elementi essenziali di un buono corrispettivo sono: - l'obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio; - l'indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori. Queste caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttiva voucher da tutti gli altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi, come gli strumenti di pagamento. Quindi elementi essenziali dei documenti appena descritti sono, oltre all'obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi, la nominatività, l'intrasferibilità, l'esatta individuazione dei beni o servizi cui il beneficiario ha diritto, la copertura totale del corrispettivo nonché le strutture convenzionate. Ovviamente se il buono emesso dalla Società ha ad oggetto una fattispecie esclusa dall'ambito di applicazione della Direttiva voucher, come ad esempio i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, nonché i c.d. buoni sconto, vi sarà una differente applicazione di regime IVA di tali titoli. Buono corrispettivo monouso e multiuso Un buono è "monouso" quando al momento della sua emissione sono noti il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi oggetto del voucher e l'IVA dovuta su tali beni o servizi. In altri termini, deve essere certo già al momento dell'emissione il trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Il "buono multiuso" è tale se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il voucher dà diritto. In sostanza, ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento IVA della cessione di beni o prestazione di servizi che esso incorpora, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione, la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre l'IVA applicabile a detti beni e servizi, tutti elementi necessari ai fini della documentazione fiscale dell'operazione. Nell’ipotesi di buono monouso, all'atto dell'emissione del buono, il fornitore dovrà fatturare la transazione al contribuente, committente dell'operazione, che agisce per conto della società erogante il welfare aziendale, ossia del datore di lavoro. Per cui al momento del riscatto dei beni o dei servizi da parte del personale dipendente non sorgerà alcun ulteriore obbligo ai fini IVA in capo al medesimo fornitore.