In vigore dal 17 settembre 2024 il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. In particolare il decreto stabilisce, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che devono svolgersi nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili. Per evitare problemi, il decreto stabilisce che in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028. Il decreto disciplina la procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive stabilendo che gli atti della procedura di affidamento devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono indicati: a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento; b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati; c) la durata della concessione; d) la misura del canone; e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso; f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario; g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili; i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande; l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare; m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento; n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento; o) i criteri di aggiudicazione; p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni; q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente. La durata della concessione non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l’esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Il decreto si occupa altresì delle seguenti procedure: - il trattamento previdenziale dei magistrati onorari, - il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006), - l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali, - il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penale, - il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada, - l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo, - la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T, - il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi, - la procedura in materia di diritto d’autore, - le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria.