Nell’ambito dell’attività dell’INPS finalizzata all’assestamento e al consolidamento degli obblighi contributivi afferenti a soggetti contribuenti con personalità giuridica di diritto pubblico non riconducibili al novero delle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, con la circolare n. 53 del 3 aprile 2024 l'Istituto ha effettuato un’analisi relativa all’assetto delle tutele relative alle assicurazioni sociali minori dei lavoratori dipendenti delle aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, tenendo conto delle disposizioni normative emanate nel tempo, della prassi amministrativa adottata, nonché degli orientamenti amministrativi e giurisprudenziali intervenuti in materia. Assetto delle contribuzioni minori dovute a) Malattia Alle aziende speciali si applicano le disposizioni che nell’ordinamento vigente regolano l’assicurazione economica di malattia. In particolare, l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Sulla base della predetta norma, anche gli enti pubblici economici - posto che i medesimi svolgano in via principale o esclusiva un’attività economica di cui all’articolo 2082 c.c., essendo dotati di autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile - sono tenuti a versare la contribuzione di malattia e di maternità. Inoltre, si rileva che con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato inserito il comma 1-bis al medesimo articolo 20 del decreto-legge n. 112/2008, con il quale è stato definitivamente stabilito che, a partire dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente (ad esempio, operai dell’industria). Pertanto, a partire dal 1° maggio 2011, sulla base delle citate disposizioni, l’obbligo contributivo per il finanziamento della predetta assicurazione concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondono, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità. Dette disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali limitatamente alle categorie di lavoratori per i quali l’indennità è dovuta per legge. b) Maternità In materia di maternità si applicano le disposizioni vigenti che regolano l’assicurazione economica di maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. “Testo unico della maternità e della paternità”). Il suddetto Testo unico stabilisce, avendo unicamente a riferimento le lavoratrici e i lavoratori delle “pubbliche amministrazioni”, che in luogo delle indennità (da erogare in forza della sussistenza dell’assicurazione economica di maternità), durante i riposi e i permessi spettano, a carico delle amministrazioni datoriali, i trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali (cfr. l’articolo 2, comma 2, e l’articolo 57, del Testo unico). Si precisa che il novero dei soggetti giuridici da ricondurre alle “pubbliche amministrazioni” è da individuare assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001. In coerenza con le citate disposizioni, dunque, e in applicazione dei principi generali che regolano il rapporto assicurativo assistenziale, il legislatore ha previsto, all’articolo 79 del predetto D.lgs n. 151/2001, il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, etc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione. Si evidenzia in proposito che, al fine di armonizzare gli obblighi contributivi di soggetti giuridici svolgenti attività di impresa, ancorché connotati da profili pubblicistici (e non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001), con quelli previsti per la generalità dei datori di lavoro privati, il legislatore, con il già citato articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, ha stabilito che le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa a decorrere dal 1° gennaio 2009. Dette disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali. c) ex CUAF Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, a norma dell’articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (TUAF), le disposizioni del medesimo decreto non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo. Pertanto, nei confronti delle aziende speciali non sussiste l’obbligo contributivo sempreché, in virtù di quanto previsto dalla citata disposizione, le medesime aziende garantiscano un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di Assegni al nucleo familiare (ANF). Fanno eccezione le aziende speciali riconducibili alle aziende ex municipalizzate di cui all’articolo 33, comma 3, del TUAF, tenute al versamento del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare. d) Fondo di Garanzia Tenuto conto che i rapporti di lavoro dipendente sono soggetti all’applicazione dell’articolo 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto, per le aziende speciali sussiste l’obbligo di versare la contribuzione afferente al finanziamento del “Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto” di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. e) Fondo di Tesoreria Per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato e che matura il trattamento di fine rapporto secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c., le aziende speciali sono tenute al versamento del contributo dovuto al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”, c.d. Fondo di Tesoreria, sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalle norme istitutive del Fondo di Tesoreria (ad esempio, il limite dimensionale, etc.). Pertanto, le aziende speciali in argomento – ove rilevino la sussistenza del relativo obbligo contributivo – dovranno provvedere ad inoltrare alle Strutture territorialmente competenti dell’INPS la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “1R” sulla matricola a esse assegnata. f) NASpI I lavoratori dipendenti delle aziende speciali rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Ne consegue che per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. È altresì dovuto il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. g) Fondo di integrazione salariale Ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 – come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) - le aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del TUEL, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né annoverati tra i beneficiari delle tutele previste dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.I. 3 febbraio 2016, n. 94343, come adeguato dal D.I. del 21 luglio 2022. Pertanto, detti datori di lavoro sono assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS. Ciò premesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per le aziende speciali che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, il contributo di finanziamento è pari allo 0,50 per cento (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio; sono esclusi, viceversa, i dirigenti. Si segnala che, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, l’aliquota contributiva è pari allo 0,80 per cento. h) Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) La legge di Bilancio 2022 ha introdotto all’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015 il comma 3-bis, il quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al relativo obbligo contributivo, pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo. Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali Al fine di una classificazione uniforme delle aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, vengono istituiti i nuovi c.s.c. “20202” e “20203”, aventi rispettivamente la seguente declinazione: - c.s.c. 20202 - Settore: 2 = Enti pubblici - Classe: 02 = Enti pubblici economici - Categoria: 02 = Aziende speciali ex art. 114, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esercenti attività di servizi - c.s.c. 20203 - Settore: 2 = Enti pubblici - Classe: 02 = Enti pubblici economici - Categoria: 03 = Aziende speciali ex art. 114, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esercenti attività di natura industriale Gli obblighi contributivi minori illustrati sono quelli sussistenti in capo alle aziende speciali non trasformate in società di capitali. Pertanto, la nuova classificazione non riguarda le aziende speciali trasformate in società di capitali, le quali, come per la generalità delle aziende, sono classificate in base all’attività effettivamente svolta, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Alle posizioni contributive aziendali relative alle suddette aziende speciali non trasformate in società di capitali devono essere attribuiti: il codice di autorizzazione (c.a.) “0V” (in quanto aziende non rientranti nell’art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001); il c.a. “0J” (in quanto aziende rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale - FIS); il c.a. “6N” aziende che hanno in forza lavoratori per i quali è esclusa la contribuzione IVS al FPLD; nonché ogni altro codice di autorizzazione che dovesse risultare necessario in ragione di quanto disposto nel corpo della presente circolare. Con esclusivo riferimento alle aziende ex municipalizzate di cui all’articolo 33, comma 3, del TUAF, tenute al versamento del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, deve essere attribuito il c.a. “7R”. L'INPS richiama l’attenzione in merito alla necessità di attribuire il c.a. “1D” alle aziende classificate con c.s.c. 2.02.03 qualora siano a capitale interamente pubblico e, pertanto, escluse dall’obbligo contributivo CIGS ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869; si rammenta che il c.a. “1D” deve essere attribuito altresì alle aziende speciali a capitale interamente pubblico e che, a causa della trasformazione in società di capitali, siano state classificate nel settore industria. Al fine della corretta compilazione del flusso Uniemens, in via generale, i datori di lavoro interessati devono utilizzare i seguenti <Tipo contribuzione>: - <TipoContribuzione> uguale a “61” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS al FPLD; - <TipoContribuzione> uguale a “00” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS a un Fondo diverso dal FPLD; - <TipoContribuzione> uguale a “71” per l’esposizione dei dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione IVS a un Fondo diverso dal FPLD e per i quali è escluso il contributo al Fondo di garanzia. Le caratteristiche contributive delle matricole già aperte nei confronti dei soggetti datoriali in argomento saranno adeguate dall'INPS; gli interventi di adeguamento produrranno effetti a partire dal mese di maggio 2024.