Autotrasportatori, incrementata la misura della deduzione forfetaria 2018
Il Mef ha reso note le nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, incrementate a seguito dell’aumento delle risorse disponibili ad opera del decreto fiscale 2019
Con il comunicato stampa del 14 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, incrementate a seguito di un aumento delle risorse disponibili.
Si ricorda che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi 2018. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
I contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa “a favore”, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento delle deduzioni forfetarie.
Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.