L’INPS, con la circolare n. 72 del 14 giugno 2024, fornisce dettagliate istruzioni per la determinazione, nell’ambito della dichiarazione “Redditi 2024-PF”, dei contributi che devono essere versati dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2023. I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Nel modello di dichiarazione è presente il Quadro RR, che deve essere compilato: - dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario; - dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata. Artigiani e commercianti I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”. Nel caso in cui nel Quadro RG sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015”, in sostituzione dei dati relativi al Quadro RG [RG31 – (RG33 + RG35, col. 1 + col. 2)], deve essere inserito il dato contenuto nel rigo RG34, colonna 3 – (RG35, col. 1 + col. 2). Analoga indicazione va considerata nel caso in cui sia stato compilato il Quadro RF e sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015” sostituendo [RF63 – (RF98 + RF100, col. 1+ col. 2)] con il dato indicato nel rigo RF99, colonna 3 – (RF100, col. 1 + col. 2). Per i soggetti che, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” la base imponibile viene determinata come segue: - nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse); - per i soggetti che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge n. 208/2015, e successive modificazioni, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione III. Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”, per gli esercenti attività di impresa arti o professioni. Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti: - attività professionali e artistiche: rigo RE 23 o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24; - partecipazione in associazione fra artisti e professionisti: rigo RH15 se reddito derivante dalla (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo; - regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: rigo LM6 meno LM9 colonna 3; - contribuenti che fruiscono del regime forfettario: somma dell’importo indicato nel rigo LM34 indicato nella colonna 2 meno l’importo indicato nel rigo LM37 perdite pregresse) indicato nella colonna 2 di ciascun modulo della sezione. La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1, contraddistinta dal codice 1. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo. Nel caso in cui il professionista abbia percepito nell’anno di imposta l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L’importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel Quadro RR. Rateizzazione dei contributi dovuti Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello “Redditi 2024-PF”. Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2023 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 204. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2024-PF”. Compensazione del credito La compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2023. L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF” può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2023 e l'importo che si intende compensare. L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel rigo RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva. Le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2019 non devono essere esposte in dichiarazione, ma possono soltanto essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da presentare online, collegandosi al portale istituzionale, nella sezione Compensazione contributiva o Rimborso.