Termini di detrazione lunghi anche per i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile. Ma con quali effetti ai fini della fattura elettronica? Contribuenti mensili e trimestrali È questo uno degli interrogativi che pone il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla concreta applicazione della disposizione recata dall'articolo 14 del decreto legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, secondo la quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA anche relativamente ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. L’Agenzia ha chiarito che la stessa può essere esercitata anche da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale. Secondo le Entrate, infatti, la modifica apportata all’articolo 1, comma 1 del DPR n. 100/1998, si applica anche per i contribuenti trimestrali. In termini operativi questo vuol dire che, i contribuenti mensili che hanno effettuato l’acquisto di beni consegnati in data 18 gennaio 2019 e ricevono la relativa fattura entro il 15 febbraio 2019 possono portare in detrazione la relativa IVA con la liquidazione relativa al mese di gennaio, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2019. Allo stesso modo, i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale, che hanno effettuato un acquisto di beni consegnati in data 18 gennaio 2019, hanno tempo per ricevere la relativa fattura entro il 15 maggio 2019, per poter detrarre la medesima nella liquidazione relativa al primo trimestre 2019 (da effettuarsi entro il 16 del secondo mese successivo a trimestre di riferimento). Da un lato l’interpretazione fornita dall’Agenzia permette al contribuente di avere più tempo per ricevere e registrare le fatture di acquisto al fine di far concorrere l’imposta nella liquidazione IVA relativa al trimestre di riferimento e quindi evitare il crearsi di situazioni di esposizione finanziaria. In assenza di tale previsione, era ammessa nella liquidazione IVA del trimestre di riferimento solo quella relativa alle fatture ricevute e registrate entro l’ultimo giorno del mese del trimestre. Ante art. 14 DL n. 119/2018 Primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo): fattura ricevuta il 2 aprile: IVA non detraibile nella liquidazione del 16 maggio Post art. 14 DL n. 119/2018 Primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo): fattura ricevuta il 2 aprile: IVA detraibile nella liquidazione del 16 maggio Ovviamente anche per i contribuenti trimestrali, tale possibilità non trova applicazione con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Periodo di riferimento Data ultima ricezione fattura Detrazione IVA Gennaio-febbraio-marzo 15 maggio 16 maggio Aprile-maggio-giugno 15 agosto 16 agosto* Luglio-agosto-settembre 15 novembre 16 novembre Ottobre-novembre-dicembre 31 marzo 16 marzo *Solitamente viene disposta la proroga del versamento al 20 agosto. Autofattura “spia Dall’altro lato, tale previsione deve fare i conti con la necessità da parte del cessionario/committente di dover emettere l’autofattura “spia” nel caso in cui entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione non abbia ricevuto la fattura al fine di non dover incorrere nel pagamento della sanzione pari al 100% dell’imposta, ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del DLgs n. 471/1997. Articolo 6, comma 8, DLgs n. 471/1997 Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, sempre che non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:a) non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta. Infatti, potrebbe succedere soprattutto durante il periodo di moratoria (1° semestre 2019) che il cedente potendo emettere la fattura entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA – senza corrispondere alcuna sanzione - non la emetta al momento di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, il cessionario/committente potrebbe trovarsi nella condizione di dover emettere la c.d. autofattura spia, per evitare di essere sanzionato. Per completezza di informazione si ricorda che l’articolo 11 del DL n. 119/2018 ha previsto che dal 1° luglio 2019, la fattura immediata potrà essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Si pensi al caso di cessione di beni effettuata il 5 gennaio; ora sebbene il cedente (contribuente trimestrale) abbia tempo fino al 16 maggio per emettere la fattura elettronica, il cessionario committente dovrebbe ricevere la stessa entro il 5 maggio per non incorrere in sanzioni. In caso contrario lo stesso dovrebbe emettere l’autofattura spia indicando nel campo “Tipo Documento” il codice “TD20”. Conclusioni Pertanto, se è pur vero che l’estensione della previsione di cui all’articolo 14 del DL n. 119/2018 anche ai contribuenti trimestrali permetta agli stessi di far rientrare nella liquidazione del trimestre un numero maggiore di fatture passive, non può non rilevarsi come detta dilazione dei tempi possa trascinare con sé degli effetti in termini di necessità di emissione della c.d. autofattura spia. Certo, sarebbe opportuno che al verificarsi di tali fattispecie, il cessionario/committente prima di procedere con l’emissione dell’autofattura sollecitasse il proprio fornitore ad emettere la fattura e solo in caso di esito positivi procedesse con l’emissione della stessa.