Agenzia delle Entrate - Risposta n. 292 del 22 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 292 del 22 luglio 2019 riguardante un atto di permuta immobiliare tra Comune e Parrocchia e il trattamento fiscale. La legge di Bilancio 2018 ha previsto che il trattamento tributario di favore dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi. Questo sistema di favore non può essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina della trasformazione urbanistica del territorio e successive modifiche, tra i quali rientrano, invece, tra l’altro, le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio, ovvero gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree tra colottizzanti. L’atto di permuta in esame non rientra tra questi interventi edilizi e si tratta di permuta tra un ente pubblico territoriale ed una Parrocchia, per cui si applicherà il trattamento fiscale previsto dall’articolo 43 del TUIR, in base al quale la base imponibile della permuta è costituita dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta. Pertanto, tale atto deve essere soggetto ad imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa; parte prima allegata al TUR, ad imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna ed esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011.