La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 settembre 2024 alla causa C-501/23 ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «luogo in cui si trova la sede principale di attività» di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, ai sensi di tale disposizione, non corrisponde alla nozione di «dipendenza» definita all’articolo 2, punto 10,di detto regolamento. Inoltre ha stabilito che l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2015/848 deve essere interpretato nel senso che: nel caso di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali ditale persona si collochi nel luogo in cui si trova la sede principale di attività della persona medesima, quand’anche tale attività non richieda alcuna risorsa umana o alcun bene.