Agenzia delle Entrate - Risposta n. 251 del 16 luglio 2019 Il regime di esenzione dall’IVA, previsto dal decreto IVA, trae origine dalla direttiva n. 112 del 2006, che stabilisce l'esenzione da IVA per i servizi di educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili. In applicazione della disposizione comunitaria, si prevede che sono esenti da IVA le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. L’esenzione ai fini IVA risulta applicabile non solo quando le prestazioni relative all’alloggio e al vitto sono rese dallo stesso soggetto che eroga l’attività didattica ma anche quando non vi sia coincidenza tra tali soggetti. In questi casi, peraltro, al fine di esentare da IVA le prestazioni accessorie, tra le quali sono ricomprese anche quelle di vitto ed alloggio, non è sufficiente l'esistenza di un rapporto convenzionale tra l'organismo che eroga le prestazioni didattiche ed educative e quello che fornisce le citate prestazioni accessorie, essendo, invece, necessario un nesso istituzionale tra detti organismi tale da assicurare un legame finalizzato al conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati. L’assoggettamento al regime di esenzione IVA delle prestazioni di vitto e alloggio rese da una società presuppone, una volta esclusa l’ipotesi di “annessione” e “dipendenza”, la necessità di individuare un “collegamento funzionale” tra la società e le scuole pubbliche. È quindi necessario un nesso istituzionale tra questi organismi, tale da assicurare un legame finalizzato al conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati.