Con il messaggio n. 1374 del 5 aprile 2024, l’INPS ha aggiornato la Convenzione quadro con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari, da svolgersi presso le proprie Strutture e finalizzati a integrare il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, tramite l’acquisizione nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore economico e produttivo. Sono delegati alla sottoscrizione della Convenzione quadro i Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sul cui territorio di competenza insiste la sede legale dell’Università richiedente. I tirocini in esame possono essere svolti in qualsiasi Struttura, centrale o territoriale, dell’INPS, fermo restando quanto di seguito precisato. I tirocini possono essere attivati su apposite istanza dell’Università, che avrà cura di segnalare gli studenti interessati alla Struttura ospitante individuata. I rapporti che l’INPS instaura con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né altro tipo di rapporto di lavoro. Pertanto, l’Istituto non erogherà alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio. La Convenzione quadro ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà dell’Istituto e dell’Università, da manifestarsi tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) sei mesi prima della scadenza della medesima Convenzione. Accordo attuativo L’accordo attuativo è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal responsabile della Struttura dell’INPS che ospita il tirocinante. La durata del tirocinio è stabilita nei limiti previsti dalla normativa di riferimento. Nell’accordo attuativo viene designato un tutor dell’INPS che concorderà il progetto formative con il tutor dell’Università e con lo studente. Una volta approvato il progetto formativo, verranno posti in essere gli adempimenti necessari al corretto inserimento dello studente nell’ambito della unità organizzativa individuata. Alla fine del tirocinio, il tutor dell’INPS redigerà la scheda di valutazione dello studente che ha effettuato il tirocinio sulla base della quale l’INPS rilascerà un attestato relativo al tirocinio svolto. Copertura assicurativa del tirocinante L’Università, come soggetto promotore, si impegna ad assicurare il tirocinante presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; la copertura assicurativa dovrà ricomprendere anche le attività eventualmente svolte esternamente alle Strutture dell’INPS, purché rientranti nel progetto formativo. L’INPS, come soggetto ospitante, si impegna, tra l’altro, ad assicurare le misure di tutela e il rispetto degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 81/2008. Trattamento dei dati personali L’Istituto e le Università, unitamente ai tirocinanti, si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, “Regolamento UE”) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.