Astensione collettiva dei commercialisti dall’invio dei modelli F24: niente sanzioni

Nota Agenzia delle Entrate


Con l’informativa n. 25 del 24 marzo 2020, il CNDCEC ha pubblicato la nota dell’Agenzia delle Entrate di risposta al quesito formulato dalle associazioni nazionali di categoria con riferimento agli effetti sanzionatori dell’adesione all’astensione collettiva dall’invio dei modelli F24 degli iscritti all’Ordine.

Il “Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili” del 2 luglio 2014 ha formato oggetto di valutazione di idoneità da parte della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera 14/315 del 28 luglio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 185 dell’11 agosto 2014.
Il richiamato Codice concerne il diritto di astensione collettiva dei dottori commercialisti ed esperti contabili dalle prestazioni poste in essere nello svolgimento delle relative attività professionali nei confronti dei propri committenti.
Il Codice non rileva invece in riferimento agli obblighi tributari dei medesimi professionisti nella loro posizione di contribuenti, da considerare e trattare al pari di quella di tutti gli altri.
In altri termini, il Codice richiamato non disciplina e non consente ai dottori commercialisti ed esperti contabili di astenersi collettivamente dall’adempimento dei propri doveri tributari. Anzi, al contrario, evita che un’astensione collettiva possa comportare il rischio di inadempimento da parte dei loro clienti. In particolare, l’articolo 5 (Prestazioni indispensabili) prevede che «1. Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le seguenti prestazioni indispensabili:
… c) Predisposizione e consegna al cliente del modello F24, per il pagamento dei tributi o contributi, quando richiesto ai fini del pagamento in forma autonoma; …».

Se, dunque, l’astensione dalle attività del professionista non giustifica ritardi nei pagamenti dei tributi da parte del cliente, l’Agenzia ritiene che, a maggior ragione, non li possa giustificare da parte del professionista-contribuente, ipotesi comunque non contemplata dal Codice, né da alcuna disposizione normativa riguardante i contribuenti in generale.
La violazione risulta, quindi, sanzionabile, in particolare in base all’articolo 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Resta comunque fermo il diritto del contribuente di fruire dei benefici del ravvedimento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e quindi la possibilità di applicare gli interessi nonché le sanzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, di tale disposizione (pari al 15 per cento dell’imposta dovuta nel caso di ritardo non superiore ai 90 giorni, ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, quando il versamento è eseguito non oltre i quindici giorni dalla scadenza).

Chiarito quanto sopra, occorre tenere conto delle circostanze evidenziate dal CNDCEC – organismo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale – nella missiva del 20 gennaio scorso cui si fornisce riscontro, ossia che «[…] a) quello in esame è stato il primo sciopero proclamato dalla Categoria con conseguente novità delle questioni trattate; b) la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha comunque rilevato alcun impedimento alla messa in atto dell’astensione collettiva in oggetto».

Pertanto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate le richiamate circostanze consentono, eccezionalmente nel caso specifico, l’applicazione delle citate disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 nonché del comma 3 dell’articolo 10 (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L’Agenzia ritiene, dunque, non punibile la violazione commessa (versamento tardivo), a condizione ovviamente che l’«invio dei modelli F24 degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili», che doveva essere effettuato nei due giorni precedenti, sia avvenuto il 2 ottobre 2019, ferma restando in ogni caso la debenza degli interessi per il tardivo versamento.

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