La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14790 del 10 luglio 2020, in materia di assunzione di personale diversamente abile ha ritenuto non costituisca comportamento discriminatorio la previsione in sede di bando di concorso riservato alle categorie ex art. 8 della legge 68/1999, il requisito della sussistenza dello stato di disoccupazione anche al momento dell’assunzione, trattandosi di previsione avente la finalità di tutelare, in conformità con il dettato legislativo e con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto ugualmente disabile ma nelle more fuoriuscito dalla categoria dei disoccupati. IL FATTO Un’azienda ospedaliera bandiva un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di personale diversamente abile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 68/1999. Nel bando era altresì specificato che l’assunzione del candidato risultato vincitore era subordinata al permanere dello stato di disoccupazione dello stesso, a partire dal momento di presentazione della domanda sino all’atto di assunzione vero e proprio. Il vincitore, però, proprio in ragione dell’assenza dell’anzidetto requisito, veniva scartato. Avverso detta decisione la difesa proponeva un’impugnazione, che veniva rigettata in primo grado ma accolta dalla Corte di Appello adita. In particolare, i giudici di secondo grado motivavano la riforma dell’impugnata sentenza, ritenendo l’esclusione un vero e proprio atto di discriminazione, sul presupposto che in altri innumerevoli bandi di concorso del comparto sanità, interamente riservati ai disabili, non era richiesto il requisito dello stato di disoccupazione al momento dell’assunzione. Avverso la suddetta sentenza, l’azienda ospedaliera propone ricorso in cassazione, ritenendo legittimo il rigetto dell’assunzione del dipendente. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’azienda ospedaliera. Secondo i giudici di legittimità non può ravvedersi alcuna forma di discriminazione ai danni del lavoratore diversamente abile, in quanto il bando diramato non violava la normativa nazionale (L. 68/1999) in materia di assunzione di personale con handicap. La predetta, infatti, nel rispetto di quella europea, fra le quali la Convenzione dell’organizzazione del lavoro del 1958 e la direttiva 2000/78/CE, mira a soddisfare specificatamente il bisogno di inclusione ed integrazione effettiva, valorizzandone le rispettive capacità professionali delle persone affette da disabilità, e quelle produttive degli operatori economici, unitamente all’esigenza di rimuovere qualsiasi disparità di trattamento con il comparto pubblico. La suddetta norma è stata poi riformata dalla legge 114/2014, in virtù della quale l’inciso che consentiva l’assunzione anche di candidati già assunti è stato rimosso. In base al richiamato contesto normativo, l’assunzione può avvenire secondo tre differenti criteri: la chiamata numerica per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, il concorso con riserva di posti per le altre qualifiche ed in ultimo le convenzioni. Nel caso di specie, era stato indetto un bando che prevedeva un concorso interamente riservato alla categoria di lavoratori diversamente abili che risultavano essere disoccupati anche nella fase di assunzione vera e propria, nel rispetto della normativa e della ratio finalizzata al collocamento di soggetti privi di impiego. Da qui l’accoglimento del ricorso.