Il decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) è stato convertito in legge n. 95/2024: divengono così definitivamente applicabili alcune nuove agevolazioni, di natura contributiva, spettanti ai datori di lavoro che effettueranno assunzioni di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025. Tra essi è previsto il nuovo sgravio per l’assunzione di giovani under 35, alternativo e proprio questo comparabile all’esonero contributivo strutturalmente previsto per gli under 30 (art. 1, commi 100-108 e 113-114, Legge n. 205/2017) Sgravio giovani del decreto Coesione Lo sgravio giovani del decreto Coesione sarà operativo dal 1° settembre 2024 previa autorizzazione da parte della Commissione UE e indicazione delle modalità operative per la fruizione che dovranno a seguire essere rese dall’INPS. Lo sgravio (art. 22, del D.L. n. 60/2024) spetta ai datori di lavoro del settore privato che assumono giovani che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età e non hanno mai avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato. N.B. Il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, non deve aver operato, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano comunque escluse le assunzioni di: - personale domestico; - personale dirigente; - contratti di apprendistato. La disciplina in vigore prevede la portabilità del beneficio: qualora il giovane abbia avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato, per il quale il datore di lavoro abbia fruito parzialmente dello sgravio strutturale, il nuovo datore di lavoro può beneficiare dell’esonero contributivo per il solo periodo residuo fruibile. Sono ammissibili al beneficio i rapporti di lavoro instaurati ex novo con contratto subordinato a tempo indeterminato e per trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo mensile di: - 500 euro; - 650 euro qualora l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni ZES: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il periodo agevolato ha una durata di base pari a 24 mesi a condizione che, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro non effettui, nella medesima unità produttiva ove ha assunto il giovane, alcun licenziamento per giustificato motivo oggettivo per posizioni inerenti la medesima qualifica. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri e/o riduzione contributiva a carico del datore di lavoro, con la sola eccezione della maxideduzione del costo del lavoro (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023). Sgravio giovani strutturale Lo sgravio giovani previsto in misura strutturale spetta in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di giovani che non hanno ancora compiuto i 30 anni di età. L’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 3.000 annui, da riparametrare su base mensile entro una durata massima del periodo agevolato pari a 36 mesi. Anche in questo caso deve trattarsi di giovani che al momento dell’assunzione non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Sono esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, intermittente e occasionale. I datori di lavoro o i loro intermediari previdenziali possono utilizzare una apposita utility, disponibile sul portale INPS al percorso “Tutti i servizi” - “Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, per verificare la sussistenza del requisito in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a decorrere dalla predetta data. Tabella di confronto Sgravio giovani strutturale Sgravio giovani decreto Coesione Periodo di assunzione qualsiasi 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 Età massima 30 anni non compiuti 35 anni non compiuti Tipologia contrattuale A tempo indeterminato, anche part time A tempo indeterminato, anche part time Misura sgravio 50% contributi INPS 100% contributi INPS Importo massimo 3.000 euro annui 500 euro mensili (650euro nelle ZES) Durata sgravio 36 mesi 24 mesi Cumulabilità NO Solo maxideduzione Autorizzazione UE NO Si Decadenza Licenziamento GMO entro 6 mesi dell’assunzione (lavoratore con la stessa qualifica / medesima unità produttiva) Licenziamento GMO entro 6 mesi dell’assunzione (lavoratore con la stessa qualifica / medesima unità produttiva) Valutazione del costo del lavoro a confronto Poniamo a confronto i due possibili scenari che si pongono come opzionali al datore di lavoro che vuole effettuare una assunzione giovane impiegato amministrativo, Ral annua 25.000 euro, contributi INPS mensili 291 euro. Scenario n. 1 - Sgravio strutturale parziale Retribuzione triennale = 75.000 euro Contributi INPS triennali = 21.000 euro Sgravio triennale ammesso = 9.000 Contributi INPS triennali al netto dell’esonero = 12.000 euro Totale costo del lavoro = 87.000 euro Scenario n. 2 - Sgravio totale decreto Coesione Retribuzione triennale = 75.000 euro Contributi INPS triennali = 21.000 euro Sgravio biennale ammesso = 12.000 euro (tetto a 500 euro mensili x 24 mesi) Contributi INPS triennali al netto dell’esonero = 9.000 euro Totale costo del lavoro = 84.000 euro Dall’esempio proposto si evince come la differenza effettiva tra i due sgravi contributivi attiene più ai requisiti e alle condizioni di accesso che al loro impatto reale sul costo del lavoro, quantificabile in appena il 3% in favore dello sgravio Coesione.